Cassazione Civile, Ordinanza n. 14010/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di conto corrente intrattenuto tra un cliente e una banca. Il cliente ha agito sostenendo che nel rapporto fossero stati addebitati interessi ultralegali e commissioni in assenza di valida pattuizione scritta, chiedendo quindi la restituzione di quanto indebitamente versato. Il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno respinto la domanda, rilevando che il difetto di valida pattuizione e la conseguente nullità delle clausole non erano stati dimostrati. In cassazione il ricorrente ha proposto un solo motivo, deducendo in sostanza: che la questione dell'inesistenza del contratto scritto sarebbe stata introdotta nella comparsa conclusionale di primo grado e che la banca non l'avrebbe contestata; che la mancata consegna della scheda contrattuale, richiesta prima del giudizio e nel procedimento monitorio, avrebbe dovuto essere valorizzata; e che opererebbe il principio di vicinanza della prova, con conseguente spostamento dell'onere probatorio sulla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la nullità non può essere dichiarata d'ufficio se non emerge dagli atti, e che una allegazione tardiva contenuta nella comparsa conclusionale non consente di fondare il rilievo officioso; inoltre la mancata contestazione della banca in appello non vale a spostare l'onere probatorio, che si definisce nel solo primo grado. Ha poi ritenuto non decisiva la dedotta mancata consegna della documentazione, richiamando il rimedio dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione all'art. 119, comma 4, t.u.b., ma rilevando che il ricorrente non aveva censurato il mancato accoglimento di tale istanza. Infine ha escluso l'applicabilità del principio di vicinanza della prova, affermando che nei rapporti di conto corrente il cliente che agisce per la restituzione di somme assume l'onere di produrre il contratto contenente le clausole asseritamente nulle. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori statuizioni economiche previste dalla decisione.
Norme richiamate
art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
Il cliente può ottenere dalla banca copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio; il suo inadempimento può rilevare ai fini di una istanza di esibizione nel giudizio, previa richiesta e decorso di novanta giorni senza consegna.
Può essere utilizzato per ottenere l'esibizione della documentazione bancaria richiesta al cliente, se ne ricorrono i presupposti.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio a seguito della proposta del consigliere delegato allo spoglio.
La Corte ha applicato le statuizioni sulla responsabilità aggravata e ha disposto condanne economiche ulteriori a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisce per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti, anche mediante produzione del contratto contenente le clausole contestate.
- Il principio di vicinanza della prova non opera, di regola, quando ciascuna parte ha normalmente disponibilità del documento al momento della sottoscrizione del contratto.
- La nullità contrattuale può essere rilevata d'ufficio solo se emerge dagli atti del giudizio e non può fondarsi su allegazioni tardive formulate in atti meramente conclusivi e illustrativi.
- La mancata contestazione di un fatto in appello non sana l'eventuale tardività dell'allegazione e non incide sull'onere di contestazione specifica che opera nel solo giudizio di primo grado.
- La mancata consegna della documentazione bancaria può rilevare ai fini dell'esibizione ex art. 210 c.p.c., ma la parte interessata deve dedurre e censurare specificamente il mancato accoglimento del relativo mezzo istruttorio.
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