Cassazione Civile, Ordinanza n. 02290/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione revocando a un contribuente le agevolazioni fiscali applicate all'imposta di registro e all'imposta ipotecaria per una compravendita stipulata il 30 gennaio 2009. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR. In cassazione l'Agenzia deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della L. n. 604/1954, sostenendo che il diritto alle agevolazioni fosse stato riconosciuto erroneamente nonostante la mancata tempestiva produzione della certificazione attestante il possesso dei requisiti entro il termine triennale dalla stipula. La Corte ha però rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale era sorretta anche da una autonoma motivazione di primo grado richiamata per relationem e non specificamente censurata, secondo cui la certificazione non sarebbe stata comunque più necessaria; perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo dedotto non colpisse tutte le rationes decidendi della decisione di appello, poiché una delle basi della conferma dell'agevolazione era costituita dal richiamo alla sentenza di primo grado, nella parte in cui affermava che la certificazione regionale non era più necessaria, e tale autonoma argomentazione non risultava impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il contribuente è rimasto intimato e non ha svolto difese. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura era formalmente proposta per violazione e falsa applicazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile perché non investiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione è stata resa in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per il filtro in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non trova applicazione quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 3 L. n. 604/1954
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di requisiti per le agevolazioni fiscali sul trasferimento di terreni/beni agricoli.
art. 4 L. n. 604/1954
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di certificazione e termini per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a giustificare il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, perché l'eventuale accoglimento della sola doglianza proposta non potrebbe comunque condurre alla cassazione della decisione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una censura che aggredisca solo una parte della motivazione o una ragione non decisiva è inammissibile per difetto di interesse.
- La motivazione per relationem è ammissibile in appello, purché la sentenza di secondo grado richiami in modo riconoscibile e condivida la motivazione della decisione di primo grado.
- Nelle controversie sulle agevolazioni fiscali, la questione dell'adempimento degli oneri documentali e della necessità o meno della certificazione va valutata in relazione alla concreta motivazione posta a base del provvedimento e della decisione giudiziale, non potendo la censura limitarsi a contestare il solo profilo del termine di produzione del documento se il giudice abbia fondato la decisione anche su una diversa autonoma ragione.
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