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Sentenza

Sentenza n. 513/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento contraddistinto come segue “Registro Ufficiale U.00.43777.11” con il quale la ASL Lecce, in data 11 febbraio 2026, ha escluso la Ricorrente dalla Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di letti ospedalieri, suddivisa in quattro lotti (CIG: B6DF9BC3F9), da destinare alle varie Strutture della ASL Lecce ritenendo non ammissibile, in particolare, l’offerta presentata dalla Società per il Lotto 2 (valore €1.170.000,00); -dei relativi verbali della commissione aggiudicatrice afferenti la predetta esclusione; -della richiesta di chiarimento della ASL Lecce prot. 241008 del 24 dicembre 2025;

Giustizia amministrativa202600253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per la fornitura di letti ospedalieri, limitatamente al lotto 2, per mancato possesso di una caratteristica tecnica minima relativa alle sponde abbattibili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la ASL Lecce l'ha esclusa dal lotto 2 della procedura aperta per la fornitura di letti ospedalieri, assumendo che l'offerta non possedesse la caratteristica minima consistente nella disponibilità di sponde abbattibili a scomparsa sia di tipo semisponde sia di tipo a compasso. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della lex specialis, del favor partecipationis, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché travisamento dei fatti, sostenendo che la clausola dovesse essere interpretata nel senso di ammettere alternativamente letti dotati di sponde a scomparsa oppure a compasso. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio di equivalenza previsto dall'art. 79 e dall'allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, sostenendo l'equivalenza funzionale delle sole sponde a scomparsa rispetto alle finalità di sicurezza e assistenza perseguite dalla stazione appaltante. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione perplessa. Ha inoltre chiesto l'esibizione degli atti procedimentali e dei verbali della commissione ai sensi degli artt. 65 e 116, comma 2, c.p.a. Nel corso dell'udienza ha formulato ulteriori contestazioni al bando, non assistite da specifici motivi notificati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e definendolo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha interpretato letteralmente la clausola dell'art. 4 del capitolato tecnico, secondo cui era richiesta la disponibilità di sponde abbattibili a scomparsa sia semisponde che a compasso. La locuzione "sia...che" imponeva la compresenza di entrambe le modalità, qualificate dalla lex specialis come caratteristiche minime a pena di esclusione. L'interpretazione era inoltre confermata sistematicamente dall'art. 6.1 del capitolato, che attribuiva punteggi distinti alle due tipologie di sponde. Il favor partecipationis non consentiva quindi di sostituire l'interpretazione chiara della clausola con una lettura alternativa, operando solo in presenza di un margine obiettivo di ambiguità. Quanto al secondo motivo, il principio di equivalenza non era applicabile per superare requisiti minimi strutturali chiari, poiché la lex specialis non prevedeva la possibilità di offrire prodotti equivalenti. In ogni caso, la ricorrente non aveva fornito elementi di prova, neppure indiziari, dell'idoneità funzionale delle sole sponde a scomparsa a soddisfare le esigenze della stazione appaltante; le relative deduzioni erano generiche e indimostrate. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento conclusivo risultava preceduto dall'esame della documentazione tecnica e dai chiarimenti specificamente richiesti alla ricorrente, ed esponeva in modo chiaro e puntuale le ragioni dell'esclusione. Le contestazioni al bando formulate soltanto in udienza sono state disattese perché non proposte con motivi di ricorso specifici e notificati. È stata infine respinta la domanda di esibizione, non essendo stata dimostrata l'indispensabilità dei documenti richiesti e risultando già acquisiti gli atti istruttori rilevanti. Le spese sono state eccezionalmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Individua la procedura aperta utilizzata per l'affidamento della fornitura oggetto di gara.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di equivalenza; il giudice ha escluso che tale principio consentisse di superare requisiti minimi strutturali chiari previsti dalla lex specialis.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del principio di equivalenza, ritenuto non utilmente invocabile in assenza di prova dell'equivalenza funzionale e di una previsione della lex specialis che ammettesse prodotti equivalenti.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di acquisizione o esibizione degli atti, respinta per mancata dimostrazione della loro indispensabilità.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la domanda di esibizione documentale, rigettata perché i documenti richiesti non erano indispensabili né dirimenti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis devono essere interpretate, in via prioritaria, secondo il loro significato letterale, soprattutto per garantire certezza e affidamento dei concorrenti; il favor partecipationis giustifica una diversa interpretazione soltanto quando sussista un'obiettiva ambiguità del testo.
  • Quando la lex specialis qualifica espressamente una caratteristica del prodotto come requisito minimo a pena di esclusione e la descrive in termini chiari, la mancata conformità dell'offerta legittima l'esclusione anche se il prodotto possiede una diversa caratteristica astrattamente idonea a perseguire la medesima finalità.
  • L'uso della locuzione "sia...che" in una prescrizione tecnica impone, salvo elementi testuali o sistematici contrari, la compresenza delle caratteristiche indicate e non la loro alternatività.
  • Il principio di equivalenza non consente di derogare a requisiti minimi strutturali chiari quando la lex specialis non preveda l'ammissione di prodotti equivalenti; in ogni caso, l'operatore che invoca l'equivalenza deve fornire elementi concreti, almeno indiziari, della corrispondenza funzionale del prodotto offerto.
  • La richiesta di esibizione documentale nel processo amministrativo deve essere respinta quando il ricorrente non dimostri l'indispensabilità dei documenti richiesti e gli atti già acquisiti siano sufficienti per decidere la controversia.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusionePrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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