Cassazione Penale, Sentenza n. 26195/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica Dominicana per tentato omicidio. I motivi principali di ricorso erano: 1) violazione della competenza italiana (art. 6 c.p.) perché il mandato per uccidere sarebbe stato impartito dall'Italia, quindi il reato sarebbe stato commesso in parte in Italia; 2) violazione per presunta violazione del principio di proporzionalità della pena in relazione alle norme penali dominicane (artt. indicati nel Trattato e nel codice dominicano), poiché il tentato omicidio sarebbe punito allo stesso modo dell'omicidio consumato e con pena fissa per la premeditazione; 3) rischio di trattamenti inumani o degradanti dovuti alle gravose condizioni carcerarie nella Repubblica Dominicana (in particolare sovraffollamento, dimensioni delle celle e condizioni igieniche del carcere di Najayo); 4) dubbia attendibilità delle testimonianze poste a fondamento dei gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo rispetto al profilo del mancato accertamento adeguato e individualizzato del rischio di trattamento inumano o degradante. Ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla valutazione delle condizioni carcerarie e ha disposto il rinvio per nuovo esame, con obbligo per la Corte d'appello di richiedere informazioni complementari chiare e univoche allo Stato richiedente (in particolare sulla reale superficie disponibile per ciascun detenuto, sul numero dei detenuti per cella e sulle condizioni specifiche di detenzione previste per l'interessata) e di sospendere la decisione sulla consegna fino all'acquisizione di tali informazioni entro un termine ragionevole. Tutti gli altri motivi (competenza italiana, proporzionalità della pena, gravità indiziaria) sono stati dichiarati inammissibili o infondati e quindi respinti.
Norme richiamate
Richiamata dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione italiana in caso di commissione di parte del reato nel territorio nazionale; la Corte ha però ribadito che la commissione in Italia di parte del reato non esclude la giurisdizione straniera né impedisce l'estradizione, che è regolata dal Trattato di estradizione.
art. 705, co.2, lett. a) e b) cod. proc. pen.
Richiamati nel ricorso in relazione ai presupposti per l'estradizione; la Corte ha valutato che non risultano fondate le doglianze generiche relative alla disciplina sanzionatoria dello Stato richiedente, salvo il controllo sui casi di manifesta irragionevolezza.
art. 698, co.1 cod. proc. pen.
Norma che vieta l'estradizione quando sussiste fondato rischio di sottoporre l'estradando a pene o trattamenti inumani o degradanti; la Cassazione ha richiamato l'obbligo della Corte d'appello di accertare il rischio generale e, se sussistente, di svolgere un'indagine mirata con richiesta di informazioni complementari allo Stato richiedente.
art. 3, comma 1, sub e) del Trattato di estradizione Italia-Repubblica Dominicana
Citato nei motivi difensivi in relazione ai presupposti di rifiuto; non ha determinato il rigetto perché la valutazione sulla compatibilità delle pene è rimessa a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, non già alla mera diversità normativa.
Stabilisce che la pendenza di un procedimento in Italia può costituire causa di rifiuto facoltativo dell'estradizione; la Cassazione ha osservato che la facoltà riferita alla pendenza processuale rientra nelle attribuzioni del Ministro della Giustizia e non nell'ambito dell'autorità giudiziaria, e che non è stata dimostrata la pendenza di un procedimento italiano per gli stessi fatti con esercizio dell'azione penale.
Sentenze Corte di giustizia UE, Aaranyosi (C-404/15) e Caldararu (C-659/15)
Richiamate come criterio guida: l'accertamento del rischio concreto di trattamento inumano o degradante richiede informazioni obiettive, aggiornate e, se necessario, ulteriori informazioni specifiche dallo Stato richiedente per valutare il rischio nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando la difesa solleva il rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente, la Corte d'appello deve acquisire elementi oggettivi, aggiornati e specifici sulle condizioni di detenzione e, se necessari, richiedere informazioni complementari individualizzate relative al trattamento riservato all'interessato.
- La mera trasmissione di dati generici dallo Stato richiedente non esonera l'autorità giudiziaria italiana dall'obbligo di verificare la concretezza e la chiarezza delle informazioni (es. dimensioni reali delle celle, numero di detenuti per cella, condizioni igieniche) e di sospendere la decisione sulla consegna fino all'acquisizione delle informazioni mancanti entro un termine ragionevole.
- La commissione in Italia di parte del fatto non impedisce automaticamente l'estradizione: la valutazione è disciplinata dal trattato di estradizione e, se esiste un procedimento pendente in Italia per gli stessi fatti, la decisione sul rifiuto può rientrare nella discrezionalità del Ministro della Giustizia.
- La differenza tra sanzioni previste nell'ordinamento dello Stato richiedente e quelle italiane non costituisce di per sé motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione, salvo che il trattamento sanzionatorio sia manifestamente irragionevole o in palese contrasto con il principio di proporzionalità.
- L'autorità giudiziaria italiana, in sede di estradizione, effettua una sommaria delibazione della gravità indiziaria sulla base degli atti forniti dallo Stato richiedente; per contestare efficacemente la gravità indiziaria occorre dedurre elementi specifici che ne mettano in dubbio la fondatezza.
- In caso di lacune o incongruenze nelle informazioni fornite dallo Stato richiedente (es. errori di traduzione, unità di misura errate, dati contraddittori), la Corte deve richiedere chiarimenti prima di decidere sulla consegna.
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