Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06514/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. L'unico motivo denunciava l'asserita illogicità o erroneità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo anche una diversa riqualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p., con conseguente pretesa estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo indeducibile perché meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese, quindi non specifico e solo apparente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era una pedissequa reiterazione di censure già esaminate e respinte in appello, privo di specificità e incapace di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre affermato che la motivazione della Corte territoriale era immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 712 c.p.

    È richiamato solo per escludere che, nel caso concreto, potesse disporsi la diversa riqualificazione del fatto invocata dalla difesa con effetti favorevoli sulla prescrizione; la Corte non entra nel merito della norma, ma nega la rilevanza della deduzione per difetto di specificità del motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e già disattese non soddisfa il requisito di specificità ed è inammissibile.
  • Il ricorso è inammissibile quando pretende una diversa riqualificazione del fatto senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione di merito e senza indicare reali vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
  • Quando il motivo di ricorso è solo apparente e non introduce una critica nuova o autonoma rispetto alle doglianze già esaminate, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza affrontare nel merito le questioni sostanziali prospettate dalla difesa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.