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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17225/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere per il reato di violenza sessuale su minore (due episodi, luglio 2021 e 22 novembre 2022). I motivi articolati denunciavano: violazione degli artt. 309, commi 9 e 10 c.p.p. e degli artt. 273 e segg. c.p.; vizio di motivazione sul punto dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; censura sull'inutilizzabilità per le investigazioni difensive delle dichiarazioni rese dalla madre della vittima per mancata osservanza degli adempimenti di cui agli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p.; contestazione della completezza e attendibilità delle prove (ritenute che le tracce biologiche non fossero riconducibili al ricorrente, la convivenza protratta dopo il primo episodio, conflittualità familiare e presunta patologia del padre idonea ad escludere l'atto sessuale). Si chiedeva anche l'applicazione di misure meno afflittive in quanto la vittima era collocata in una comunità protetta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di Messina che aveva escluso l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini difensive per la mancata produzione della relazione prevista dall'art. 391-ter c.p.p. e per la mancata documentazione dell'adempimento degli oneri informativi di cui all'art. 391-bis, comma 3. Ha inoltre confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni della vittima (rese ai Carabinieri e confermate in presenza di psicologa), del riscontro biologico con positività allo spermatozoo sul tampone orale e della registrazione della conversazione telefonica in cui l'indagato si scusava e si mostrava pentito. La Corte ha ritenuto infondate le obiezioni della difesa circa movente di calunnia, inesistenza di riscontri e prova della patologia impeditiva. Quanto alle esigenze cautelari, ha richiamato la presunzione relativa di necessità della custodia in carcere per il reato di violenza sessuale (art. 275, comma 3 c.p.p.), la gravità e la reiterazione dei fatti, i precedenti penali dell'indagato e il tentativo di dissuadere la figlia dal denunciare. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    "le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate" (comma 6, primo periodo)

    La Corte interpreta l'art. 391-bis nel senso che le dichiarazioni scritte raccolte dal difensore sono utilizzabili solo se rispettati gli oneri informativi (commi 1-5) e le modalità di documentazione rinviate all'art. 391-ter; la sanzione dell'inutilizzabilità si applica anche per la mancata redazione della relazione prevista dall'art. 391-ter

  • art. 391-ter cod. proc. pen.

    "la dichiarazione ... è autenticata dal difensore ... che redige una relazione nella quale sono riportati" (elencazione di dati, notizie e attestazioni, tra cui l'avvenuto avvertimento previsto dall'art. 391-bis)

    La norma impone la relazione scritta del difensore quale modalità obbligatoria di documentazione degli avvertimenti: la sua mancata redazione rende inutilizzabili le dichiarazioni raccolte nelle investigazioni difensive

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per il reato di violenza sessuale

    Per i reati di violenza sessuale è operativa una presunzione relativa che giustifica l'applicazione delle misure cautelari, rafforzando la valutazione della necessità della custodia in carcere a fronte di fatti gravi e reiterati

  • art. 309, commi 9 e 10 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come norme cui contestare la decisione di riesame; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse rispetto alla motivazione e alla valutazione delle risultanze

  • art. 273 e seguenti cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione all'imputazione (reati contro la libertà sessuale e relative disposizioni); la sentenza si è soffermata sull'adeguatezza delle valutazioni probatorie e cautelari senza accogliere le doglianze della difesa

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Richiamata in ordine agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione, come da dispositivo della sentenza

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte dispone che la cancelleria apponga annotazioni a tutela della dignità degli interessati sull'originale del provvedimento

Massime di principio

  • Dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive: per renderle utilizzabili è indispensabile rispettare sia gli avvertimenti previsti dall'art. 391-bis, comma 3, sia le forme di documentazione stabilite dall'art. 391-ter (relazione del difensore); la mancata redazione della relazione comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni
  • In sede di riesame e cassazione la valutazione delle risultanze probatorie non può essere sostituita da una diversa lettura se non emergono vizi di motivazione o errori logico-giuridici manifesti; contestare la valutazione delle prove richiede dimostrare l'arbitrarietà o la manifesta illogicità dei passaggi decisionali
  • Tracce biologiche e registrazioni contestuali all'evento costituiscono riscontri altamente valorizzabili a corroborazione delle dichiarazioni della vittima; anche se non autosufficienti, accrescono notevolmente la credibilità dell'accusa salvo specifica prova contraria
  • Per i reati di violenza sessuale su minori, la presunzione relativa di necessità della custodia (art. 275, comma 3) rende più stringente l'onere del difensore di dimostrare l'insussistenza delle esigenze cautelari o l'idoneità di misure meno afflittive
  • Eccezioni basate su motivi quali conflittualità familiare o coabitazione prolungata devono essere adeguatamente documentate e corroborate; mere asserzioni (es. presunta patologia che impedirebbe l'atto) senza prove documentali non sono persuasive
  • Per impugnare efficacemente misure cautelari, è utile produrre elementi nuovi, specifici e documentati (consistenze biologiche, perizie mediche, prove di assenza di contatto) che possano ragionevolmente invertire la valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari

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