Cassazione Penale, Ordinanza n. 24366/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede di esecuzione, aveva negato il riconoscimento della continuazione, anche solo parziale, tra i reati indicati nella propria istanza. Dalla motivazione emerge che egli chiedeva una diversa valutazione del compendio relativo alle sentenze in esecuzione per ottenere il vincolo della continuazione tra più violazioni, ma la Corte d'appello aveva rilevato l'assenza di elementi da cui desumere che, già al momento del primo reato, fosse stato programmato anche il disegno criminoso relativo ai successivi. Il ricorso è stato ritenuto generico e sostanzialmente volto a ottenere una rivalutazione del materiale già esaminato dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione impugnata sul diniego della continuazione, osservando che mancava la prova di un programma criminoso unitario sin dall'inizio e che la distanza temporale tra i reati, la loro diversa natura e i periodi di detenzione intercorsi deponevano per autonome risoluzioni criminose. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riconoscimento della continuazione presuppone la riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso già programmato, sia pure nelle linee generali, sin dal primo reato; la mera vicinanza funzionale tra fatti non basta se emergono autonomia delle decisioni, distanza temporale e diversità dei reati.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto, neppure in modo parziale, quando dagli atti non emergano elementi idonei a dimostrare che, sin dalla consumazione del primo reato, l'agente avesse programmato anche i fatti successivi, almeno nelle loro linee essenziali.
- Ai fini della continuazione assumono rilievo indizi negativi quali la notevole distanza temporale tra i reati, la loro diversa natura e l'interposizione di lunghi periodi di detenzione, poiché tali elementi possono escludere l'unitarietà del disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera lettura alternativa del compendio probatorio già valutato dal giudice dell'esecuzione, se la motivazione impugnata non è manifestamente illogica.
- Il ricorso generico che non si confronta specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato è esposto a declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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