Sentenza del 13/07/2023 n. 4368 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Imu - Immobili merce - Effettiva destinazione degli immobili - Mancata dichiarazione - Decadenza - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'imposizione IMU sostenendo che alcuni immobili fossero 'beni merce' e quindi esenti ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 102/2013; il Comune aveva invece ritenuto non provata la sussistenza dei requisiti per l'esenzione. La controversia verteva in particolare sulla mancata presentazione della dichiarazione ministeriale prevista per ottenere l'esenzione e sulla carenza di documentazione probatoria circa chi avesse costruito o ristrutturato gli immobili, la loro specifica destinazione alla rivendita e lo stato di eventuale locazione.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'esenzione ex art. 2, d.l. n. 102/2013 abbia natura costitutiva e richieda la presentazione della dichiarazione con il modello ministeriale e gli identificativi catastali; in mancanza della dichiarazione e di prove documentali sulla costruzione/ristrutturazione, destinazione alla vendita e stato locativo, l'esenzione non può essere riconosciuta. Nulla sulle spese (nessuna condanna alle spese).
Norme richiamate
La norma che riconosce l'esenzione IMU per gli immobili 'merce' ha natura di disposizione di stretta interpretazione; il beneficio è subordinato alla presentazione della dichiarazione (modello ministeriale) e non è soggetta a interpretazioni estensive o analogiche. La dichiarazione ha natura costitutiva dell'esenzione.
art. 1, comma 769, L. 160/2019 (richiamato dal ricorrente)
Richiamato dal ricorrente per contestare la costitutività della dichiarazione, ma la Corte non ha ritenuto che alteri l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 2 del d.l. 102/2013; quindi non elimina il requisito dichiarativo costitutivo dell'esenzione.
art. 115 c.p.c. (richiamato dal ricorrente)
Invocato dal ricorrente per lamentare omissione di valutazione di prove, ma la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione sul punto e ha giudicato insufficiente la documentazione prodotta dal contribuente; conferma che il giudice valuta l'idoneità delle prove e che il carico probatorio spetta al contribuente.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per 'immobili merce' ex art. 2 d.l. 102/2013 richiede la presentazione della specifica dichiarazione con il modello ministeriale e l'indicazione degli identificativi catastali: la dichiarazione è costitutiva del beneficio.
- Le norme che prevedono esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: non è ammessa estensione o analogia favorevole in assenza dei requisiti formali e sostanziali.
- Il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare, con documenti ufficiali, la natura di bene-merce: atti di comproprietà, permessi di costruzione, fatture di lavori, contratti di vendita, elenco inventariale vidimato, perizie giurate o altri documenti idonei.
- Occorre documentare distintamente quali unità siano destinate alla vendita e quali siano locate; la mera affermazione non sostituisce la prova documentale.
- In assenza della dichiarazione prevista o di prove adeguate, si configura decadenza dal beneficio e l'esenzione non viene riconosciuta anche se sussistessero fatti materiali potenzialmente rilevanti.
- Per le imprese edilizie è consigliabile mantenere libro inventari vidimato, perizie tecniche e documentazione amministrativa che attestino costruzione/ristrutturazione e destinazione d'uso delle rimanenze, da allegare in caso di istanza o contenzioso.
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