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Sentenza

Sentenza del 13/07/2023 n. 4368 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Imu - Immobili merce - Effettiva destinazione degli immobili - Mancata dichiarazione - Decadenza - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava l'imposizione IMU sostenendo che alcuni immobili fossero 'beni merce' e quindi esenti ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 102/2013; il Comune aveva invece ritenuto non provata la sussistenza dei requisiti per l'esenzione. La controversia verteva in particolare sulla mancata presentazione della dichiarazione ministeriale prevista per ottenere l'esenzione e sulla carenza di documentazione probatoria circa chi avesse costruito o ristrutturato gli immobili, la loro specifica destinazione alla rivendita e lo stato di eventuale locazione.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'esenzione ex art. 2, d.l. n. 102/2013 abbia natura costitutiva e richieda la presentazione della dichiarazione con il modello ministeriale e gli identificativi catastali; in mancanza della dichiarazione e di prove documentali sulla costruzione/ristrutturazione, destinazione alla vendita e stato locativo, l'esenzione non può essere riconosciuta. Nulla sulle spese (nessuna condanna alle spese).

Norme richiamate

  • art. 2, d.l. n. 102/2013

    La norma che riconosce l'esenzione IMU per gli immobili 'merce' ha natura di disposizione di stretta interpretazione; il beneficio è subordinato alla presentazione della dichiarazione (modello ministeriale) e non è soggetta a interpretazioni estensive o analogiche. La dichiarazione ha natura costitutiva dell'esenzione.

  • art. 1, comma 769, L. 160/2019 (richiamato dal ricorrente)

    Richiamato dal ricorrente per contestare la costitutività della dichiarazione, ma la Corte non ha ritenuto che alteri l'obbligo di presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 2 del d.l. 102/2013; quindi non elimina il requisito dichiarativo costitutivo dell'esenzione.

  • art. 115 c.p.c. (richiamato dal ricorrente)

    Invocato dal ricorrente per lamentare omissione di valutazione di prove, ma la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione sul punto e ha giudicato insufficiente la documentazione prodotta dal contribuente; conferma che il giudice valuta l'idoneità delle prove e che il carico probatorio spetta al contribuente.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU per 'immobili merce' ex art. 2 d.l. 102/2013 richiede la presentazione della specifica dichiarazione con il modello ministeriale e l'indicazione degli identificativi catastali: la dichiarazione è costitutiva del beneficio.
  • Le norme che prevedono esenzioni fiscali sono soggette a interpretazione restrittiva: non è ammessa estensione o analogia favorevole in assenza dei requisiti formali e sostanziali.
  • Il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare, con documenti ufficiali, la natura di bene-merce: atti di comproprietà, permessi di costruzione, fatture di lavori, contratti di vendita, elenco inventariale vidimato, perizie giurate o altri documenti idonei.
  • Occorre documentare distintamente quali unità siano destinate alla vendita e quali siano locate; la mera affermazione non sostituisce la prova documentale.
  • In assenza della dichiarazione prevista o di prove adeguate, si configura decadenza dal beneficio e l'esenzione non viene riconosciuta anche se sussistessero fatti materiali potenzialmente rilevanti.
  • Per le imprese edilizie è consigliabile mantenere libro inventari vidimato, perizie tecniche e documentazione amministrativa che attestino costruzione/ristrutturazione e destinazione d'uso delle rimanenze, da allegare in caso di istanza o contenzioso.

Testo integrale

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