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Sentenza

Sentenza del 13/07/2023 n. 573 - Corte di Giustizia UE

Imposta sul valore aggiunto - Normativa nazionale che prevede la possibilità di sospendere, senza limitazione nel tempo, il termine di prescrizione dell'azione dell'amministrazione tributaria in caso di procedimento giurisdizionale - Regolamento n. 2988/95 - Principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell'Unione. Causa C-615/21.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione dell'ammontare dell'IVA detratta dalla ricorrente per acquisti effettuati nel giugno 2010 e nel periodo novembre 2010 - settembre 2011; l'amministrazione tributaria ungherese ha emesso avviso di accertamento e sanzioni, la ricorrente ha impugnato le decisioni amministrative; la normativa ungherese prevedeva la sospensione del termine di prescrizione del diritto di accertamento dell'amministrazione per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, senza limite al numero di reiterazioni o alla durata cumulativa della sospensione. La questione pregiudiziale posta alla Corte chiedeva se i principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell'Unione vietassero tale normativa e prassi.

La decisione

La Corte di giustizia ha risposto che i principi di certezza del diritto e di effettività non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale e alla prassi amministrativa che sospendono il termine di prescrizione dell'azione di accertamento dell'IVA per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, indipendentemente dal numero di reiterazioni e senza un limite cumulativo. Tuttavia la Corte ha precisato che ciò non esclude che, in casi concreti, un numero eccessivo di reiterazioni o una durata cumulativa irragionevole possano dar luogo a conseguenze ai sensi dei principi di buona amministrazione e del diritto a un giudizio entro un termine ragionevole (art. 47 Carta), e che spetta al giudice nazionale verificare se, nelle circostanze specifiche, siano stati lesi i diritti della parte (anche per perdita della capacità di difesa). Inoltre la Corte ha osservato che il regolamento n. 2988/95 non si applica automaticamente qualora l'IVA non sia percepita direttamente per conto dell'Unione, e che gli Stati membri hanno competenza per fissare prescrizioni purché siano ragionevoli e bilanciate con l'effettività delle regole IVA.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (sistema comune IVA)

    considerando 8 e regole generali del sistema comune dell'IVA

    La direttiva disciplina il sistema comune dell'IVA ma non fissa termini precisi di prescrizione né le condizioni di sospensione; spetta agli Stati membri disciplinare tali aspetti nel rispetto dei principi UE.

  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 (tutela interessi finanziari delle Comunità)

    art. 1 e art. 3, par. 1 e 3 (termine di prescrizione quattro anni, sospensione per atti dell'autorità, prescrizione acquisita al più tardi al doppio del termine salvo sospensione a norma dell'art. 6)

    Il regolamento prevede regole sul calcolo e sulla sospensione dei termini di prescrizione per irregolarità che ledono il bilancio comunitario percepito direttamente per conto dell'Unione; la Corte ha ritenuto che tale regolamento non si applicasse automaticamente al caso IVA qui, perché l'IVA non è riscossa direttamente per conto dell'Unione.

  • Decisione 2007/436/CE (risorse proprie dell'UE)

    art. 2, par. 1, lett. b (le entrate derivanti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati sono risorse proprie)

    Stabilisce il collegamento tra gettito IVA e risorse proprie UE ma non implica che l'IVA sia riscossa direttamente per conto dell'Unione ai fini dell'applicazione automatica del regolamento 2988/95.

  • Legge ungherese (vecchio codice di procedura tributaria) - art. 164

    art. 164(1) termine di prescrizione 5 anni; art. 164(5) sospensione della prescrizione dal momento in cui la decisione dell'autorità tributaria di secondo grado è divenuta definitiva fino a quando la decisione giurisdizionale passa in giudicato o si decide sull'impugnazione

    Prevedeva la sospensione della prescrizione per tutta la durata del controllo giurisdizionale senza un limite alla durata cumulativa o al numero di reiterazioni; è la norma nazionale oggetto della pronuncia.

  • Nuovo codice di procedura tributaria ungherese - art. 203 e art. 271

    art. 203(3) sospensione del termine tra decisione di secondo grado definitiva e passaggio in giudicato della decisione giurisdizionale; art.203(7)(c) estensione del termine di 12 mesi se il giudice ordina nuovo procedimento; art.271(1) (disposizione poi annullata dalla Corte costituzionale nella parte relativa a "reiterati")

    Riprende e integra la disciplina nazionale sulla sospensione ed estensione della prescrizione; parte delle modifiche retroattive è stata poi censurata dalla Corte costituzionale ungherese.

Massime di principio

  • Gli Stati membri possono prevedere la sospensione del termine di prescrizione dell'azione di accertamento IVA per tutta la durata dei controlli giurisdizionali anche senza fissare un limite esplicito al numero di reiterazioni o alla durata cumulativa, senza che ciò violi di per sé i principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell'Unione.
  • Il diritto dell'Unione non disciplina dettagliatamente termini e sospensioni di prescrizione in materia IVA; tali questioni restano in primo luogo di competenza nazionale, purché le regole siano compatibili con i principi fondamentali dell'Unione (certezza, effettività, buona amministrazione).
  • La previsione nazionale di sospensione non può di per sé impedire al contribuente di esercitare i diritti conferiti dal diritto UE; anzi la sospensione può favorire l'effettività del diritto evitando ricorsi dilatori che compromettano l'applicazione del sistema IVA.
  • Nonostante la legittimità, reiterazioni numerose o una durata cumulativa manifestamente irragionevole possono dar luogo a conseguenze: il giudice nazionale deve valutare caso per caso se siano stati violati i principi della buona amministrazione o il diritto a un giudizio entro un termine ragionevole (art. 47 Carta), o se la durata abbia inciso sulla capacità di difesa del contribuente.
  • Spetta al giudice nazionale accertare se, nelle circostanze concrete, vi sia stata una manifesta violazione di punti decisivi di una decisione giurisdizionale da parte dell'amministrazione che giustifichi rimedi per abuso procedurale o per violazione dei diritti del contribuente.
  • Nel valutare la legittimità della sospensione o della reiterazione di procedimenti lo Stato deve mantenere un equilibrio: termini ragionevoli di prescrizione a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione e misure che garantiscano l'effettività delle regole IVA.
  • La possibilità di ricorrere a strumenti costituzionali o nazionali (es. verifica di legittimità, annullamento di norme retroattive) resta aperta: decisioni nazionali che incidono sulla prescrizione devono essere considerate dal giudice nazionale insieme alle regole UE.

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