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Sentenza

Sentenza del 13/07/2023 n. 4365 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Iva - Beni acquisiti in locazione finanziaria - Trasferimento della proprietà alla scadenza del contratto - Utilizzatore è il titolare dei rischi - Rimborso dell'eccedenza di iva - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Diniego del rimborso IVA per l'anno 2016 relativo a IVA a credito derivante da beni acquisiti in locazione finanziaria, ritenendo l'Ufficio che i beni in leasing fossero ammortizzabili dal concedente e non dall'utilizzatrice, e quindi non rientranti nel rimborso previsto dall'art. 30 co. 3 lett. c) DPR 633/1972.

La decisione

L'appello è stato accolto: la Corte ha ritenuto che, quando il contratto di leasing prevede il trasferimento della proprietà alla scadenza, l'utilizzatore sopporta la maggior parte dei rischi e benefici connessi alla proprietà e la somma delle rate (interessi inclusi) è sostanzialmente corrispondente al valore venale del bene, l'operazione deve essere assimilata all'acquisto di un bene di investimento. Sussistendo tali condizioni (contratto depositato che evidenzia tali elementi e manifestazione dell'intenzione di riscatto), è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per l'importo richiesto (istanza del 28/02/2017, importo complessivo indicato pari a circa 120.000 euro). Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva Europea n. 112/2006

    Il concetto di 'cessione di beni' deve essere inteso come trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario, giustificando l'anticipazione fiscale dell'effetto traslativo nei contratti di leasing quando sussistono caratteristiche sostanziali di proprietà.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Consente il rimborso dell'eccedenza IVA superiore a 2.582,28 euro per l'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili; la Corte ha interpretato che il caso di leasing con trasferimento sostanziale dei rischi e benefici rientra in questa fattispecie a favore dell'utilizzatore.

  • Corte di Giustizia UE, 2 luglio 2015, NLB Leasing

    Stabilisce che il leasing che prevede il trasferimento della proprietà o trasferisce al conduttore la maggior parte dei rischi e benefici e dove la somma delle rate è praticamente identica al valore venale va equiparato a un acquisto ai fini IVA.

  • Corte di Giustizia UE, 16 febbraio 2012, Eon Aset Menidjmunt

    Conferma il principio secondo cui, se il conduttore assume le caratteristiche essenziali della proprietà (rischi e benefici) e le condizioni economiche rispecchiano il valore del bene, l'operazione va trattata come cessione ai fini IVA.

  • Cassazione civile, n. 12457/2019

    Ribadisce che l'utilizzatore in leasing ha diritto al rimborso dell'eccedenza IVA se ricorrono gli elementi di trasferimento sostanziale dei rischi/benefici e la somma delle rate è sostanzialmente il valore venale.

  • Cassazione civile, n. 20072/2014

    Orientamento contrario che negava il diritto al rimborso sostenendo che, prima del riscatto, non si verificava un effetto traslativo a favore del conduttore e dunque il bene restava ammortizzabile per il concedente; citato come giurisprudenza contrastante.

Massime di principio

  • Un contratto di leasing va qualificato ai fini IVA in base alla sostanza economica: se prevede trasferimento di proprietà a termine, l'utilizzatore sopporta rischi e benefici e il totale delle rate è sostanzialmente il valore venale, l'operazione si equipara a un acquisto di bene ammortizzabile e l'utilizzatore può chiedere il rimborso dell'eccedenza IVA ai sensi dell'art.30 co.3 lett. c).
  • Per ottenere il rimborso è necessario dimostrare documentalmente gli elementi costitutivi: clausola di trasferimento della proprietà, ripartizione dei rischi/benefici, piano di pagamento la cui somma sia sostanzialmente identica al valore venale, eventuale manifestazione d'intento a riscattare e contratto depositato.
  • La Direttiva IVA e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sono parametri decisivi: esse privilegiano l'analisi sostanziale rispetto alla mera forma contrattuale, favorendo l'anticipazione fiscale dell'effetto traslativo quando ricorrono i requisiti indicati.
  • Esiste giurisprudenza contrastante in Cassazione; pertanto, in presenza di profili controversi è utile richiamare e documentare le pronunce della Corte di Giustizia UE e delle sezioni favorevoli della Cassazione a supporto della richiesta.
  • Se il soggetto utilizzatore è sempre soggetto al reverse charge o ha continuativo credito IVA, il rimborso può risultare l'unica via di recupero dell'eccedenza: è quindi importante rispettare termini e modalità dell'istanza di rimborso (art. 30 DPR 633/72) e conservare tutta la documentazione probatoria.
  • Data la possibile diversità di orientamenti, valutare l'opportunità di un'azione giudiziale esponendo chiaramente i fatti e richiamando la normativa comunitaria e la giurisprudenza europea che equipara taluni leasing ad acquisto ai fini IVA.

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