Sentenza del 13/07/2023 n. 2010 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Notifica - operatore di posta privato - libearlizzazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa a IRPEF, addizionali e sanzioni per il 2015 (importo totale € 42.874,18). La ricorrente deduceva la nullità della notifica della cartella e, in particolare, contestava la validità della notifica della comunicazione di irregolarità prodromica (sostenendo che non fosse stata ricevuta) e la notifica in formato PDF via PEC; inoltre lamentava la mancata concessione della possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni (riduzione ad un terzo) a causa della mancata ricezione della comunicazione di irregolarità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha confermato integralmente la sentenza di primo grado (CTP Catanzaro) che aveva rigettato il ricorso. La Corte ha ritenuto valida la notifica della comunicazione di irregolarità per compiuta giacenza in data 15/11/2017, motivando che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 57, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (decorrenza 10/09/2017), l'operatore postale privato riveste il medesimo potere dell'operatore Poste Italiane SpA in ordine alle notifiche; quindi l'attestazione di consegna/giacenza resa dall'operatore postale privato è valida. Di conseguenza è stata confermata la pretesa tributaria e compensate le spese di lite.
Norme richiamate
Legge 4 agosto 2017, n.124, art.1, comma 57
Con la novella normativa (efficace dal 10/09/2017) è avvenuta la liberalizzazione dei servizi postali: l'operatore postale privato, se in possesso dei requisiti/licenza previsti, acquisisce poteri analoghi all'operatore del servizio postale universale (Poste Italiane) in relazione alle notifiche, conferendo validità alle attestazioni di consegna/giacenza rese da tali operatori.
Legge 4 agosto 2017, n.124, integrazione art.5 comma 2 (periodo citato)
«Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta ... deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi»
La disciplina della licenza e degli obblighi imposti agli operatori privati giustifica il riconoscimento dell'efficacia delle notifiche effettuate tramite operatori privati muniti dei requisiti richiesti.
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art.36-bis
Norma che disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la comunicazione di irregolarità; la giurisprudenza rilevata nel caso osserva che, nelle ipotesi di imposte dichiarate e non versate, non sempre la comunicazione di irregolarità è obbligatoria per procedere alla cartella, salvo i casi previsti dalla legge o interpretazione giurisprudenziale.
D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art.13
Regola la determinazione delle sanzioni per omessi o ritardati versamenti; nel caso in esame l'Ufficio ha applicato la sanzione in relazione all'omesso versamento di IRPEF e ha motivato l'esatto computo della sanzione secondo tale disposizione.
Cassazione civile, sentenza 30 gennaio 2014, n.2035
Giurisprudenza che, nel regime previgente alla liberalizzazione, affermava che gli operatori postali privati non muniti di licenza non avevano qualità di pubblici ufficiali e le loro attestazioni non godevano di presunzione di veridicità fino a querela di falso; tale principio è stato richiamato per distinguere l'efficacia delle notifiche anteriori e posteriori alla riforma del 2017.
Altre norme richiamate (legge 20 novembre 1982, n.890; d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.201)
Norme citate nella motivazione in relazione alle categorie di notificazioni e ai requisiti di licenza per gli operatori postali; servono a contestualizzare l'ambito normativo della disciplina delle notifiche e delle licenze.
Massime di principio
- Dopo il 10/09/2017, le notifiche effettuate da operatori postali privati muniti dei requisiti/licenza previste dalla legge 124/2017 possono produrre gli stessi effetti probatori delle notifiche effettuate da Poste Italiane, incluse le attestazioni di avvenuta consegna o giacenza.
- Per notifiche effettuate prima della riforma (o da operatori privi dei requisiti/licenza) permane la necessità di valutare la prova della consegna: le attestazioni dell'operatore privato non assumono automaticamente valore di atto pubblico e possono essere contestate fino alla querela di falso.
- In caso di notifiche mediante compiuta giacenza, è cruciale verificare la data di notifica indicata e la conformità delle procedure (termine di giacenza, modalità di avviso). Se la giacenza è regolare e attestata da operatore legittimato, la notifica è valida e decorrono i termini per impugnare e per esercitare eventuali benefici (es. riduzione sanzioni).
- La mancata ricezione della comunicazione di irregolarità non esclude automaticamente l'esercizio della pretesa tributaria quando la normativa o la giurisprudenza non richiedono obbligatoriamente tale comunicazione per procedere; tuttavia il contribuente deve tempestivamente segnalare la mancata ricezione e richiedere l'applicazione delle riduzioni previste entro i termini stabiliti dall'ufficio (es. entro 30 giorni) e conservare prove della mancata ricezione o della tempestiva segnalazione.
- In situazioni simili è consigliabile al contribuente: (a) verificare la data e il tipo di notifica (privato con licenza vs. non licenziato, PEC PDF, posta tradizionale); (b) produrre tempestiva segnalazione all'Ufficio territoriale se non si è ricevuta la comunicazione di irregolarità; (c) chiedere formalmente la riduzione delle sanzioni nei termini e secondo le istruzioni dell'Ufficio; (d) conservare ogni elemento probatorio (PEC ricevute, attestazioni di giacenza, contatti con l'ufficio) per il contenzioso.
- Le spese di lite possono essere compensate quando la materia e la documentazione giustificano una decisione equilibrata della Corte, come nel caso in esame.
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