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Sentenza

Sentenza n. 763/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 218/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 21 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202503276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 218/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 2 aprile 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, dell'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del giudicato e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., che era stata notificata in copia conforme all'Amministrazione e che, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni. In assenza della prova dell'avvenuto adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare alla ricorrente, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, alla rifusione del contributo unificato e agli oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti dell'amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza munita dell'attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria della condanna non abbia dimostrato l'integrale adempimento dell'obbligo imposto dal titolo.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'esecuzione giudiziale del titolo deve essere preceduta dalla notificazione, presso la sede del debitore, della sentenza munita dell'attestazione di conformità e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l'assenza di prova dell'integrale esecuzione del giudicato giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine prefissato e la contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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