Cassazione Penale, Sentenza n. 5902/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'omessa statuizione della confisca nei confronti dell'imputato condannato per reati tributari (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per gli anni d'imposta 2012-2014; si deduceva che, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della legge n. 244/2007 e dell'art. 322‑ter c.p., la confisca del profitto o del prezzo del reato (anche per equivalente) doveva essere disposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca, disponendo il rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio sulla confisca. La Corte ha affermato che la confisca (anche per equivalente) è sempre dovuta in caso di condanna per delitti tributari, ha richiamato la continuità normativa tra l'art. 322‑ter c.p. (richiamato dalla legge 244/2007) e l'art. 12‑bis del d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 158/2015), e ha precisato che non poteva disporre direttamente la confisca essendo necessari ulteriori accertamenti di merito. Ha inoltre motivato il rinvio con considerazioni procedurali sul sistema delle impugnazioni (limiti dell'appellabilità per il pubblico ministero).
Norme richiamate
art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000
Individua i reati tributari oggetto di condanna; la Corte ha ritenuto che per tali reati la confisca del profitto/prezzo sia obbligatoria in caso di condanna.
legge 24 dicembre 2007, n. 244
art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007
Richiamava l'art. 322‑ter c.p. disponendo l'obbligo di confisca per reati tributari; interpretata come norma di continuità che imponeva la confisca anche prima dell'introduzione dell'art. 12‑bis.
Norma previgente richiamata per la confisca del profitto del reato; considerata sostanzialmente equivalente alla disposizione oggi espressa nell'art. 12‑bis del d.lgs. 74/2000.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
art. 12‑bis del d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.lgs. n.158/2015) e art. 14 che ha abrogato la previgente disposizione
Ha introdotto/espressamente previsto l'obbligo di confisca per i reati tributari, consolidando la posizione della giurisprudenza sulla obbligatorietà della confisca anche per equivalente.
codice di procedura penale (disposizioni processuali)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; art. 569, art. 579, art. 593 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate per i limiti della motivazione del ricorso, per i casi di rinvio e per i poteri di impugnazione: la Corte ha precisato che il P.M. non poteva proporre appello nel caso concreto e che la Cassazione non può applicare direttamente la confisca quando sono necessari accertamenti di fatto, per cui è dovuto il rinvio.
Massime di principio
- In caso di condanna per reati tributari la confisca del profitto o del prezzo del reato (anche per equivalente) è, in linea di massima, obbligatoria: l'omissione può determinare annullamento limitato della sentenza.
- La Corte di Cassazione, se l'accertamento sulla disponibilità o sulla natura dei beni richiede valutazioni di fatto, tende a rimettere la questione al giudice di merito anziché disporre direttamente la confisca.
- La continuità normativa fra la disciplina previgente (art. 322‑ter c.p. richiamato dalla legge 244/2007) e l'attuale art. 12‑bis del d.lgs. 74/2000 giustifica l'applicazione dell'obbligo di confisca anche per fatti anteriori all'introduzione formale dell'art. 12‑bis.
- Dal punto di vista processuale, il pubblico ministero ha limiti nell'impugnazione delle sentenze di condanna (non sempre è ammesso l'appello), per cui i rimedi possono richiedere il ricorso in Cassazione con le conseguenze del caso (spesso rinvio al giudice di merito).
- Per evitare omissioni di confisca è importante in sede di merito svolgere indagini patrimoniali e documentare il collegamento tra beni e profitto del reato; altrimenti la Corte ordinerà il rinvio per ulteriori accertamenti.
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