Cassazione Civile, Ordinanza n. 09213/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società, titolare di due rapporti di conto corrente bancario (ordinario e anticipi) intrattenuti da lungo tempo con la banca, ha chiesto di accertare la nullità e/o inefficacia di varie poste addebitate nel corso dei rapporti e, conseguentemente, di ottenere la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite dall’istituto. Le contestazioni riguardavano: interessi ultralegali asseritamente mai pattuiti per iscritto; capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; commissione di massimo scoperto non concordata; interessi usurari; spese non pattuite; asimmetria tra data dei versamenti e registrazione contabile. In via subordinata era proposta anche domanda di arricchimento senza causa. I giudici di merito avevano respinto la domanda perché la società non aveva prodotto i contratti di conto corrente e le relative condizioni generali, ritenendo tale produzione necessaria per provare la mancanza di pattuizioni valide. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che, nelle azioni di ripetizione di indebito bancario, quando si allega la mancanza originaria di un contratto scritto o di specifiche pattuizioni, la prova dell’indebito può essere data anche con gli estratti conto, con presunzioni e con il comportamento processuale della banca, e che non poteva gravare in modo esclusivo sul correntista l’onere di produrre un contratto che egli assumeva non essere mai stato stipulato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva attribuito alla mancata produzione del contratto di conto corrente valore decisivo ed esclusivo per il rigetto della domanda. La Corte ha ribadito che l’attore in ripetizione dell’indebito deve provare l’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, anche se si tratta di fatto negativo, ma ha precisato che tale prova non deve necessariamente essere fornita solo mediante la produzione del contratto bancario: possono rilevare anche presunzioni, argomenti di prova desumibili dal comportamento processuale della controparte e, nei limiti, il giuramento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando questi principi e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale di legittimità, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.
artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle allegazioni e della non contestazione; la Corte valorizza l'art. 115 c.p.c. quanto agli argomenti di prova desumibili dal comportamento processuale della controparte.
art. 116, secondo comma, c.p.c.
La Corte richiama la possibilità di utilizzare argomenti di prova ricavati dal comportamento processuale della controparte.
L'onere della prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale grava sull'attore che agisce in ripetizione dell'indebito, anche se il fatto da provare è negativo.
Richiamato per evidenziare che l'anatocismo è vietato in linea generale ma può essere pattuito in specifiche ipotesi previste dalla legge.
La pattuizione di interessi superiori al tasso legale richiede la forma scritta ad substantiam; in mancanza, gli interessi sono dovuti nella misura legale.
Richiamato nel ricorso quale norma sulle nullità delle clausole contrattuali; la decisione conferma la nullità della pattuizione difforme dal requisito formale.
Richiamato nel ricorso per la nullità parziale e la sostituzione automatica della clausola nulla con quella legale.
Richiamato nel ricorso in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità.
Richiamato nel ricorso, senza specifica autonoma applicazione nella motivazione della Corte.
I contratti bancari devono essere redatti per iscritto; la mancata forma scritta rileva come nullità, ma il requisito va letto secondo la giurisprudenza sulle forme funzionali e sulla tutela del cliente.
Richiamato per la nullità di protezione rilevabile d'ufficio nei contratti bancari stipulati nel vigore della disciplina di trasparenza.
I contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del T.U.B. restano regolati dalla disciplina previgente.
La norma introduce un requisito formale e una nullità di protezione nei contratti bancari, non retroattiva.
Richiamato come disposizione che consente, in certe condizioni, convenzioni giustificative dell'anatocismo.
art. 117, punto 7, d.lgs. n. 385/93
Richiamato nel ricorso come criterio di ricalcolo del saldo in mancanza di valida pattuizione.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito relativa a un rapporto bancario, l'attore deve provare l'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, anche se tale prova riguarda un fatto negativo.
- La prova dell'assenza di pattuizioni valide su interessi, commissioni e altre condizioni del conto non è necessariamente vincolata alla produzione del contratto bancario: il giudice può valorizzare anche presunzioni, argomenti di prova ricavati dal comportamento processuale della banca e, nei limiti, il giuramento.
- La mancata produzione del contratto di conto corrente non può essere considerata, di per sé, causa automatica di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito, quando l'attore deduca originariamente la mancanza di una pattuizione scritta e alleghi elementi documentali idonei a sostenere l'illegittimità degli addebiti.
- Per la pattuizione di interessi ultralegali nei rapporti bancari, il requisito della forma scritta è essenziale; in mancanza, gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.
- Nei contratti bancari, le nullità di protezione e il formalismo negoziale sono funzionali alla tutela del cliente, ma ciò non elimina il generale onere probatorio dell'attore in ripetizione dell'indebito, che va assolto con tutti i mezzi di prova ammissibili nel processo.
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