Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36879/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli del 05/12/2023 per violazione di legge e vizio della motivazione: si lamenta che i giudici di merito non avrebbero valutato adeguatamente elementi di prova utili al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., nonché violazione degli artt. 125, comma 3, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.; il ricorrente ha chiesto che la Cassazione accerti l'omessa e illogica motivazione e riconosca le attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo era non consentito, generico e manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a reiterare le doglianze già proposte in appello senza affrontare la motivazione della Corte d'appello. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito, che hanno richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e rilevato l'assenza di elementi positivi a favore delle attenuanti generiche, considerata anche la gravità della condotta. Perciò il ricorso è stato rigettato (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; si segnala che la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in anni 3 e mesi 9 di reclusione e euro 7.500,00 di multa

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La norma sulle circostanze attenuanti generiche richiede, dopo la riforma del 2008, elementi di segno positivo oltre alla semplice assenza di precedenti; la Corte ha ritenuto assenti tali elementi, giustificando il diniego delle attenuanti

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e valutazione delle circostanze attenuanti/agggravanti: la Corte d'appello ha fatto espresso richiamo a tali criteri per motivare il diniego delle attenuanti generiche

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione cui il ricorrente ha fatto riferimento; la Corte ha ritenuto il motivo proposto generico e non conforme ai requisiti di specificità richiesti per la cassazione

  • art. 125, comma 3 (cita nel provvedimento)

    Citata dal ricorrente in relazione all'art. 603 c.p.p.; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta, atteso il difetto di specificità del motivo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il versamento di euro 3.000,00

  • artt. 81, 110, 644, comma quinto, n. 3 e 4 cod. pen.

    Norme incriminatrici relative al reato ascritto al ricorrente e richiamate nella rubricazione della sentenza di merito; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità e la pena, poi in parte riformata

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera reiterazione delle doglianze già svolte nei gradi inferiori è inammissibile
  • In tema di circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), dopo la riforma del 2008 non è più sufficiente l'assenza di precedenti: è necessario dimostrare elementi positivi o circostanze di segno favorevole che il giudice di merito deve valutare concretamente
  • La Corte di Cassazione ritiene legittimo il rifiuto delle attenuanti generiche quando dai motivi di fatto e dalla motivazione emerga la gravezza della condotta o la mancanza di elementi positivi effettivamente valorizzabili
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve indicare in modo puntuale quali errori di diritto o di motivazione la Corte d'appello abbia commesso, e non limitarsi a domande generiche o a ripetere le argomentazioni già svolte in appello
  • La condanna alle spese e all'ammenda ex art. 616 c.p.p. è ordinaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile per motivi manifesti di genericità o reiterazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.