Cassazione Civile, Ordinanza n. 18353/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, aperta il 2 luglio 1997 e chiusa il 23 luglio 2021. La parte privata era stata ammessa al passivo nel 1999. In sede di merito era stata riconosciuta una durata irragionevole di 16 anni e liquidato un indennizzo di circa 5.230 euro, pari all'importo ammesso al passivo, applicando il limite massimo previsto dall'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001. Il Ministero ha impugnato il decreto della Corte d'appello sostenendo, con unico motivo, che il giudice di merito avesse erroneamente escluso che, ai fini dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, le condizioni economico-patrimoniali del richiedente potessero incidere sulla valutazione della 'irrisorietà' della pretesa. Secondo il ricorrente, nei casi di richiedenti abbienti sarebbe necessario provare fatti secondari dai quali desumere l'effettiva sussistenza del pregiudizio, altrimenti il richiamo alle condizioni personali opererebbe solo in favore dell'istante e non anche dell'Amministrazione. La parte privata ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo del Ministero e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 opera quando la pretesa o il valore della causa siano irrisori, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte, ma va applicata in continuità con l'elaborazione giurisprudenziale precedente, che valorizza la 'posta in gioco' in rapporto alla situazione socio-economica del richiedente. La Corte ha ribadito che il carattere bagatellare della lite non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo, ma può semmai incidere sulla misura dell'indennizzo, scendendo sotto la soglia minima nei casi in cui la posta in gioco sia comparativamente minima. Ha quindi condannato il Ministero alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89
si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte
La presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio opera in caso di pretesa o valore della causa irrisori, ma la valutazione deve tenere conto anche delle condizioni personali del richiedente e va letta in coerenza con la giurisprudenza sulla 'posta in gioco'.
art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89
la misura dell'indennizzo non può mai eccedere il valore della causa
Il valore della causa presupposta funge da limite massimo della misura dell'indennizzo.
La censura del Ministero invocava la ripartizione dell'onere della prova in relazione alla presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio.
art. 34 CEDU
Richiamato nel ragionamento sulla nozione di abuso del ricorso individuale, configurabile solo quando la somma in gioco sia davvero irrisoria o non incida minimamente sugli interessi del ricorrente.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la nozione di irrisorietà della pretesa va valutata in concreto, anche alla luce delle condizioni personali del richiedente e della posta in gioco nella controversia presupposta.
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. n. 89/2001 non implica una automatica esclusione dell'indennizzo per il solo fatto che la parte sia economicamente abbiente o che il valore della lite non sia modesto.
- Il carattere comparativamente bagatellare della controversia presupposta, ove rilevante, può incidere sulla quantificazione dell'indennizzo, ma non comporta necessariamente il diniego integrale della riparazione.
- La valutazione dell'irrisorietà deve restare coerente con l'orientamento giurisprudenziale che pone al centro la concreta incidenza economica e personale della lite sul soggetto interessato.
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