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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1894/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze del 18/02/2022 che aveva confermato il sequestro preventivo, disposto dal GIP il 07/12/2021 e successivamente corretto (28/12/2021 e 21/01/2022), di terreni e fabbricati rurali acquistati da Saporito con presunto impiego di denaro (circa €1.500.000) proveniente dall'attività illecita della cosca di 'ndrangheta "Grande Aracri". Il ricorrente deduceva: illegittimità della declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni relative ai decreti di conferma e correzione; carenza di fumus commissi delicti e difetto di motivazione in ordine all'effettivo impiego di denaro illecito; omissione di indicazione dell'ammontare del profitto confiscabile ai sensi delle norme sui sequestri finalizzati alla confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi del ricorrente. Ha escluso l'ammissione dei documenti nuovi trasmessi dalla Procura non prodotti nei precedenti gradi. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente valutato la congruità degli elementi indiziari (dichiarazioni del collaboratore Salvatore Muto e di altri, intercettazioni, consulenza economico-finanziaria, dichiarazione della rappresentante della vendita che ha ammesso l'avvenuto pagamento in contanti di €1.500.000) e che tale quadro giustificava il sequestro come prodotto del reato ex art. 416-bis e 648 c.p. Ha inoltre ritenuto le impugnazioni dei decreti di conferma e delle correzioni prive di interesse concreto e dunque inammissibili perché non idonee a produrre un pregiudizio eliminabile con l'impugnazione. In sintesi, il sequestro è stato ritenuto legittimo e il ricorso del Saporito è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 648-ter cod. pen.

    Rilevata l'ipotesi di impiego di proventi illeciti (circa €1.500.000) nell'acquisto immobiliare; la Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti fossero congrui per il fumus commissi delicti ai fini del sequestro.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il bene è stato qualificato come prodotto del reato collegato all'associazione mafiosa ('ndrangheta), giustificando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla tipologia di impugnazione: il Tribunale ha ritenuto che alcune impugnazioni fossero in realtà impugnazioni di tipo diverso (es. appello) e che non fossero state formulate correttamente; la Corte ha osservato i limiti dell'impugnabilità autonoma dei decreti di correzione.

  • art. 324 e 325 cod. proc. pen.

    Richiamati i limiti dell'impugnazione delle ordinanze in materia di sequestro preventivo: il ricorso è ammesso per "violazione di legge" e deve mirare a rimuovere un pregiudizio concreto, non a una mera questione teorica.

  • art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Specificati i limiti del sindacato in Cassazione sulle "errores in iudicando" o "in procedendo", con riferimento al grado di gravità necessario per l'annullamento per vizio di motivazione.

  • art. 648-bis e 648-quater cod. pen.

    Richiamati in relazione alla contestazione sulla quantificazione del profitto e della misura del sequestro; la Corte ha ritenuto che il sequestro del complesso come prodotto del reato fosse giustificato dagli indizi e dalla concreta esigenza di conservazione del bene in vista della confisca.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il sindacato giudiziario non può trasformarsi in un riesame del merito: il giudice verifica la congruità e la compatibilità degli elementi indicati con la fattispecie legale, senza rinnovare l'istruttoria.
  • Documenti o atti non prodotti nei precedenti gradi non possono essere valorizzati in Cassazione se l'interessato non ha giustificato l'impossibilità di produrli prima.
  • Per essere ammissibile, un'impugnazione deve mirare a eliminare un pregiudizio concreto: impugnazioni formali o tese solo all'esattezza giuridica di provvedimenti privi di effetti pratici sono suscettibili di dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse.
  • Nel valutare il "fumus commissi delicti" per misure reali (sequestri), il giudice deve esaminare la congruità degli elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riscontri documentali e consulenze), senza esigere la prova piena richiesta nel merito.
  • La quantificazione del prezzo o del profitto sequestrabile deve essere considerata, ma il ricorso alla misura del sequestro dell'intero bene è giustificabile quando vi siano indizi concreti che collegano il bene all'impiego di proventi illeciti e sussiste il rischio di dispersione.

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