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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01099/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a un dipendente addetto alla cassa, accusato di una pluralità di condotte del 5, 6 e 9 giugno 2018: mancata emissione di scontrini, presunti prelievi di monete dal cassetto della cassa e un episodio in cui un cliente aveva lamentato la restituzione di un resto inferiore rispetto a quanto versato. Il giudice di merito di appello ha ritenuto non provati i fatti nella loro componente appropriativa e, per il solo episodio del 5 giugno, ha accertato soltanto la mancata battitura di uno scontrino di modesto importo, qualificandola come condotta al più riconducibile a negligenza sanzionabile conservativamente secondo il CCNL. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) travisamento/omessa valutazione delle prove e violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.p.c. quanto al fatto del 5 giugno; (2) travisamento delle prove e difetto di specificità della contestazione disciplinare quanto ai fatti del 6 giugno; (3) travisamento delle prove quanto al fatto del 9 giugno; (4) violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, St. lav. e dell’art. 2119 c.c., sostenendo che non potesse applicarsi la tutela reintegratoria perché il CCNL non prevedeva espressamente una sanzione conservativa per il fatto accertato; (5) violazione dell’art. 18, comma 4, St. lav. per il mancato riconoscimento dell’aliunde perceptum/percipiendum e per il rigetto delle istanze istruttorie della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, oltre che formulati in modo promiscuo (art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5 cumulati) e, per il secondo motivo, privi di specificità. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non colpiva una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e, comunque, non censurava correttamente l’interpretazione della clausola del CCNL e l’applicazione dei principi sulla sussunzione della condotta in una previsione sanzionatoria conservativa. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che il datore non aveva allegato in modo specifico i fatti necessari a fondare la detrazione per aliunde perceptum o percipiendum e che la richiesta di esibizione formulata era esplorativa. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorso che cumuli promiscuamente censure eterogenee di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale è inammissibile; il travisamento della prova non può essere trasformato in una nuova valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro dedotto nei motivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro dedotto nei motivi, ma non consente in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 2697 c.p.c.

    richiamato nei motivi; la Corte ha ribadito che la prova dei fatti costitutivi e delle circostanze rilevanti resta regolata dall’onere di allegazione e prova della parte che li invoca.

  • art. 437 c.p.c.

    la Corte d’appello ha legittimamente integrato l’istruttoria acquisendo un video non esaminato dal primo giudice.

  • art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970

    ai fini della selezione della tutela, il giudice può sussumere la condotta accertata nella previsione contrattuale che sanziona l’illecito con misura conservativa, anche tramite clausole generali ed elastiche; la tutela reintegratoria spetta se il fatto rientra in tale previsione.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato nel motivo; la Corte non ha accolto la censura perché il problema decisivo era la corretta sussunzione della condotta accertata nella disciplina collettiva e nella tutela dell’art. 18 St. lav.

  • art. 225 CCNL applicato

    la condotta accertata, cioè la mancata emissione di uno scontrino di modesto importo, è stata ritenuta riconducibile alla 'negligente esecuzione del lavoro affidato' sanzionata con la multa.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, se ne ricorrono i presupposti, nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento disciplinare, il giudice di legittimità non può essere investito di una nuova valutazione del materiale istruttorio: le censure che mirano, sotto l’etichetta del travisamento o dell’omessa valutazione, a ottenere una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • La contestazione disciplinare deve essere specifica in modo da consentire l’immediata difesa del lavoratore; la verifica della specificità è riservata al giudice di merito e in cassazione può essere censurata solo con una critica puntuale, non con una mera prospettazione alternativa dei fatti.
  • Ai fini della tutela applicabile ex art. 18 St. lav., il giudice può sussumere la condotta concretamente accertata nella previsione del contratto collettivo che prevede una sanzione conservativa anche quando la clausola sia generale o elastica; non si tratta di effettuare un giudizio autonomo di proporzionalità, ma di applicare il criterio di proporzionalità già espresso dalle parti sociali.
  • Se la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve colpirle tutte; la mancata censura di una sola ratio rende inammissibile il motivo relativo a quel capo.
  • L’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum, nel licenziamento illegittimo, presuppongono una rituale allegazione delle circostanze fattuali rilevanti da parte del datore di lavoro; la richiesta di esibizione non può avere funzione meramente esplorativa e non sostituisce l’onere di allegazione specifica.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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