Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01097/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguardava il trattamento retributivo di un dipendente assunto nel 1999 con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato dal 2001. In appello era stato riconosciuto, tra l'altro, il diritto del lavoratore alla corresponsione dell'Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS) per il periodo 1 luglio 2010-31 dicembre 2015, nonché il correlato accantonamento ai fini del t.f.r. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c., per avere la Corte d'appello interpretato l'accordo aziendale del 2000 estendendo indebitamente al caso concreto i principi giurisprudenziali sul computo dell'anzianità di servizio nel contratto di formazione e lavoro, senza considerare che l'ERS era un emolumento sostitutivo di precedenti voci retributive e privo di collegamento con l'anzianità; 2) violazione degli accordi nazionali del 1995 e del 2000 sulla ridefinizione della retribuzione aziendale e sulla confluenza di indennità, premi e compensi nell'ERS, sostenendo che tale elemento fosse riservato ai dipendenti già in servizio a tempo indeterminato e non ai neoassunti con CFL; 3) violazione dell'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 conv. in l. 863/1984 e della direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale assimilato l'ERS agli aumenti periodici di anzianità, travisandone natura e ratio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, con esame congiunto, i tre motivi di ricorso. Ha precisato che l'impugnazione investiva solo il capo della sentenza relativo all'ERS e al conseguente accantonamento ai fini del t.f.r., mentre le altre statuizioni favorevoli al lavoratore erano coperte da giudicato interno. Richiamando il più recente e consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che le clausole della contrattazione collettiva che, nel contesto di una riforma degli istituti retributivi, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio a tempo indeterminato, equiparandoli ai neoassunti, non violano l'art. 3, comma 5, d.l. 726/1984 e non introducono un trattamento discriminatorio, quando l'emolumento controverso non è fondato sull'anzianità di servizio ma è determinato per confluenza di pregresse voci retributive. Poiché l'ERS era stato ritenuto dalla giurisprudenza un elemento mensile consolidato non direttamente collegato all'anzianità, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore relativa all'ERS e al relativo accantonamento per il t.f.r. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il mutamento di indirizzo giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente come criteri di interpretazione del contratto collettivo; la Corte ha dato rilievo al fatto che la corretta lettura dell'accordo deve seguire l'orientamento di legittimità già consolidato sulla natura dell'ERS.

  • art. 3, quinto e dodicesimo comma, d.l. n. 726/1984

    La norma, letta in coerenza con la giurisprudenza consolidata, consente che il periodo di formazione sia computato nell'anzianità di servizio per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ma non impone l'estensione di ogni voce retributiva prevista per il personale a tempo indeterminato quando la clausola collettiva differenzia legittimamente i trattamenti.

  • L. n. 863/1984

    Norma di conversione del d.l. 726/1984 richiamata quale base del regime del contratto di formazione e lavoro e dell'equiparazione del periodo di formazione ai fini dell'anzianità.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della disciplina applicata; la Corte ha escluso che, nella fattispecie, vi fosse un trattamento discriminatorio.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro, il computo del periodo svolto con contratto di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio non comporta automaticamente il diritto a tutte le voci retributive previste per il personale a tempo indeterminato, se la contrattazione collettiva collega l'emolumento a una riforma del sistema retributivo e alla confluenza di pregresse indennità o premi.
  • Le clausole collettive che distinguono, nell'ambito di una riorganizzazione della retribuzione, tra personale già in servizio a tempo indeterminato e lavoratori con contratto di formazione e lavoro, equiparando questi ultimi ai neoassunti, non sono di per sé nulle o discriminatorie quando mirano a evitare duplicazioni o a conservare trattamenti già in essere.
  • Un emolumento nato dalla confluenza e razionalizzazione di precedenti voci retributive, e non direttamente fondato sull'anzianità, non può essere assimilato agli aumenti periodici di anzianità solo perché opera in un sistema che considera il servizio prestato.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sulla natura di una determinata voce retributiva, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio la decisione di merito e decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.