Cassazione Civile, Ordinanza n. 35089/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 nel testo ratione temporis, ha ricostruito sinteticamente il reddito di una contribuente per il 2006 sulla base di incrementi patrimoniali realizzati nel 2009: acquisto di un opificio artigianale, acquisto di porzioni di immobili e terreni, e cessione di una quota sociale. L'Ufficio ha imputato al 2006 un quinto della spesa per incrementi patrimoniali, ritenendo che le operazioni fossero incongrue rispetto al reddito dichiarato. La contribuente ha impugnato l'atto, contestando soprattutto il solo acquisto dell'opificio e sostenendo che anche la parte residua del prezzo non compensata espressamente nell'atto sarebbe stata comunque pagata mediante compensazione con disponibilità derivanti da un conto di finanziamento infruttifero alimentato in precedenza. La CTP ha respinto il ricorso, mentre la CTR ha accolto l'appello ritenendo che, una volta esclusa la compensazione, non fosse provato l'effettivo esborso di denaro e che gravasse sull'Amministrazione l'onere di dimostrarlo, anche tramite indagini bancarie. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, trattandosi di accertamento sintetico assistito da presunzione legale relativa, spettava alla contribuente fornire la prova contraria della provenienza non reddituale delle somme impiegate, senza che gravasse sull'Ufficio un ulteriore onere di provare l'effettivo esborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo e lo ha accolto. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, l'Amministrazione, una volta provati i fatti-indice di capacità contributiva, non deve fornire ulteriori prove sull'effettivo esborso, poiché la disciplina del redditometro configura una presunzione legale relativa. Spetta invece al contribuente dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che le somme impiegate provengono da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La CTR, avendo posto a carico dell'Ufficio la prova dell'effettivo esborso e ritenendo insufficiente il dato della spesa per l'acquisto dell'opificio, si è discostata da tali principi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
quarto e quinto comma; sesto comma
Nel testo vigente ratione temporis disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base di fatti-indice e delle spese per incrementi patrimoniali, configurando una presunzione legale relativa e lasciando al contribuente la prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme o dell'insussistenza/inferiorità del reddito presunto.
L'onere della prova contraria grava sul contribuente una volta che l'Ufficio abbia dimostrato gli elementi-indice della capacità contributiva; non incombe sull'Amministrazione provare ulteriormente l'effettivo esborso se l'indice patrimoniale è accertato.
È stato il parametro processuale della censura di violazione di legge dedotta dall'Agenzia.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, fondato su incrementi patrimoniali o altri indici di capacità contributiva, opera come presunzione legale relativa: accertato il fatto indice, l'Ufficio non deve provare altro.
- Una volta provata dall'Amministrazione la spesa o la disponibilità del bene indice, il contribuente deve fornire prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme impiegate, della durata del loro possesso e, più in generale, dell'insussistenza o inferiorità del reddito presunto.
- Non è sufficiente allegare in modo generico la disponibilità di ulteriori risorse o un astratto transito di denaro: occorrono elementi oggettivi e documentati idonei a rendere plausibile che quelle risorse abbiano effettivamente coperto la spesa contestata.
- Il giudice di merito non può neutralizzare il valore presuntivo che la legge ricollega agli indici di capacità contributiva una volta accertata la loro effettiva esistenza; può solo valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
Come è indicizzato
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