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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10410/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La lite nasce dalla realizzazione, da parte del proprietario convenuto, di un manufatto esterno al fabbricato condominiale/quadrifamiliare, destinato ad accogliere impianti tecnici. La vicina ha lamentato che l’opera violasse le distanze legali ex art. 873 c.c., alterasse il decoro architettonico dell’edificio e comprimessse una servitù di veduta e di accesso per la manutenzione delle fosse biologiche, chiedendone demolizione, ripristino e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la demolizione e liquidando un danno annuale sino alla demolizione e una penalità di ritardo. In appello il soccombente aveva contestato l’uso di provvedimenti cautelari di altro giudizio, la CTU e la liquidazione del danno, chiedendo anche la rinnovazione della consulenza e la revoca dell’ordine demolitorio. La Corte d’appello aveva confermato la demolizione e la lesione delle distanze, del decoro e della servitù, ma aveva rideterminato il danno in Euro 10.000. In cassazione il ricorrente propone tre motivi: (1) violazione dell’art. 873 c.c. e dell’art. 2058, comma 2, c.c., sostenendo che il manufatto era in aderenza su tre lati, parzialmente interrato e qualificabile come vano tecnico, quindi non soggetto alla disciplina sulle distanze; (2) violazione degli artt. 2058, 2697 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che il giudice non aveva verificato la concreta possibilità o l’eccessiva onerosità della demolizione e che l’ordine di ripristino avrebbe reso inabitabili le unità abitative; (3) violazione dell’art. 1226 c.c., censurando il riconoscimento del danno in re ipsa per la violazione delle distanze e l’asserita mancanza di prova specifica del pregiudizio subito dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché la sentenza d’appello era sorretta anche da autonome rationes decidendi non censurate, relative all’alterazione del decoro architettonico e alla lesione della servitù di veduta e di accesso; ha rigettato il secondo motivo, ritenendo che la tutela in forma specifica dei diritti reali non è soggetta al limite dell’art. 2058, comma 2, c.c., salvo scelta del danneggiato per il risarcimento per equivalente, e reputando comunque non specifica la doglianza sull’inabitabilità; ha accolto il terzo motivo, richiamando l’evoluzione giurisprudenziale che supera la nozione tradizionale di danno in re ipsa e richiede almeno l’allegazione e, se contestata, la prova del pregiudizio effettivo o della concreta perdita di godimento. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sul risarcimento del danno e ha rinviato alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    la disciplina sulle distanze legali è evocata quale parametro della violazione lamentata; la Corte richiama però che la decisione di merito era sorretta anche da autonome rationes non investite dal primo motivo.

  • art. 2058, comma 2, c.c.

    la reintegrazione in forma specifica della lesione di diritti reali non è soggetta al limite dell’eccessiva onerosità, salvo che il titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente.

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato nel secondo motivo in relazione all’onere della prova; la Corte non accoglie la censura sulla demolizione, mentre sul danno valorizza l’esigenza di allegazione/prova del pregiudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    la contestazione specifica del pregiudizio incide sull’onere probatorio; la Corte richiama il principio secondo cui, a fronte di specifica contestazione, l’attore deve provare il danno allegato.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa non consente di prescindere dall’allegazione e dalla dimostrazione del danno-conseguenza; non è sufficiente richiamare automaticamente il danno in re ipsa.

  • art. 614-bis c.p.c.

    è richiamato come base della penalità di mora/astreinte mantenuta dal giudice di merito, distinta dal risarcimento del danno.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra proprietari confinanti, la tutela reintegratoria del diritto reale mediante demolizione o ripristino non è preclusa dal limite dell’eccessiva onerosità di cui all’art. 2058, comma 2, c.c., salvo che il danneggiato scelga il risarcimento per equivalente.
  • L’interesse a censurare una sentenza che si fonda su più rationes decidendi autonome richiede l’impugnazione di tutte le rationes idonee a sorreggerla; la mancata censura anche di una sola ragione autonoma rende il motivo inammissibile per difetto di interesse.
  • In tema di lesione delle distanze legali tra costruzioni, il danno non può essere affermato automaticamente in base al solo illecito edilizio: occorre quantomeno l’allegazione di una concreta perdita di godimento o di un pregiudizio specifico, e, se contestato, la relativa prova anche per presunzioni o massime di अनुभव.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell’an debeatur e non sostituisce l’onere di allegare i fatti costitutivi del pregiudizio risarcibile.
  • La nozione tradizionale di danno in re ipsa va letta restrittivamente e non può trasformarsi in una presunzione assoluta di risarcibilità svincolata dall’allegazione del danno-conseguenza.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàNullità

Testo integrale

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