Cassazione Civile, Sentenza n. 7382/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Comunità montana impugnava la sentenza della Commissione Regionale Tributaria che aveva ritenuto dovuto il pagamento dell'IMU per due immobili (complessivamente € 59.146,00). La ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992 sostenendo che gli immobili erano destinati a compiti istituzionali e quindi esenti; (2) omissione di esame relativo al presunto difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; (3) omissione di esame dell'accordo di programma (art. 6) dal quale la ricorrente deduceva che una porzione del capannone era assegnata al Comune e quindi non dovesse gravare sulla Comunità montana; (4) violazione dell'art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000 per mancata notifica dell'atto attributivo/modificativo di rendita catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul merito: (1) il collegio ha ritenuto consolidato il principio che l'esenzione di cui all'art. 7 d.lgs. 504/1992 richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; l'uso indiretto (locazione o concessione a terzi) esclude l'esenzione; i giudici di merito avevano accertato che gli immobili erano locati/concessi ad altri soggetti, per cui il motivo è infondato; (2) il motivo sul difetto di motivazione dell'avviso è stato dichiarato inammissibile per carenza di trascrizione dell'atto impugnato e, comunque, la sentenza impugnata motivava adeguatamente indicando norme, delibere, dati catastali, importo e codice tributo; (3) la censura relativa all'accordo di programma è inammissibile per mancata riproduzione dell'accordo nel ricorso (principio di autosufficienza) e, in ogni caso, l'interpretazione di accordi è questione di fatto non sindacabile in cassazione; i giudici di merito avevano inoltre dato conto della successione di soggettività passiva; (4) la doglianza su art. 74 l. 342/2000 è inammissibile per mancata specificazione delle date (se l'atto sia anteriore o posteriore al 1° gennaio 2000) e non incide sulla ratio della decisione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto. La Corte ha inoltre rilevato l'obbligo del versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002. Nessuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
L'esenzione IMU richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente che lo possiede e la esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito; l'utilizzo indiretto (locazione o comodato a terzi) esclude l'esenzione
legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
art. 74, comma 1, l. n. 342/2000
Gli atti attributivi o modificativi di rendita catastale emessi anteriormente al 1° gennaio 2000 sono efficaci anche se non notificati; tuttavia la decorrenza degli interessi e l'applicazione di sanzioni richiedono la prova della effettiva conoscenza dell'atto
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi per cassazione devono essere fondati e autosufficienti; le doglianze per violazione di legge e per omesso esame di fatto decisivo richiedono adeguata specificazione e riproduzione degli atti di causa
codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiede l'autosufficienza del ricorso: gli atti richiamati devono essere puntualmente indicati o riprodotti per permettere l'esame in Cassazione; la mancata trascrizione rende la censura inammissibile
codice di procedura civile, art. 348‑ter, commi 4 e 5
art. 348‑ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se la decisione di secondo grado è conforme a quella di primo grado o fondata sul medesimo itinerario argomentativo (cd. doppia conforme)
Sulle sanzioni tributarie vige il principio che la loro applicazione richiede la prova dell'effettiva conoscenza dell'atto che ne è alla base
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002
Prevede il contributo unificato e la misura aggiuntiva dovuta in determinate ipotesi; la Corte ha dato atto dell'obbligo del versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU ex art. 7 d.lgs. 504/1992 è necessario che l'ente proprietario utilizzi direttamente l'immobile per compiti istituzionali; l'uso indiretto tramite locazione o comodato a terzi esclude l'esenzione anche se il terzo svolge attività di pubblico interesse
- In cassazione le censure basate su atti di merito (es. avvisi, accordi) richiedono la riproduzione o l'indicazione puntuale degli atti nel ricorso: la mancanza rende il motivo inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c.)
- La interpretazione di accordi contrattuali o la valutazione probatoria circa adempimenti assunti in un accordo sono questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità, salvo profili di diritto chiari; pertanto tali elementi vanno adeguatamente prodotti e valorizzati nei gradi di merito
- Nei casi di decisioni conformi tra primo e secondo grado (cd. doppia conforme) è limitata la possibilità di dedurre omesso esame di fatti decisivi in Cassazione (art. 348‑ter c.p.c.)
- Gli atti catastali emessi anteriormente al 1° gennaio 2000 producono effetti sostanziali anche se non notificati; tuttavia la sanzionabilità e l'applicazione di interessi richiedono la prova della effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente
- Quando si contesta la motivazione di un atto impositivo o di una sentenza bisogna indicare esattamente il contenuto dell'atto impugnato e spiegare in che modo la motivazione sia carente rispetto alla decisione impugnata; l'opposizione generica è inefficace
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