Cassazione Civile, Sentenza n. 7352/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di addebito IMU relativo a due immobili per € 58.506,00. La ricorrente deduceva che gli immobili erano destinati ad attività istituzionali (promozione turistico-naturalistica, attività agrituristica) e dunque esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 504/1992; inoltre contestava la motivazione dell'avviso di accertamento, invocava l'effetto di un accordo di programma del 2006 (sosteneva che il Comune fosse assegnatario di porzione del capannone e si fosse assunto l'onere di non richiedere l'imposta) e denunciava la mancata notifica dell'atto attribuivo/modificativo di rendita catastale ai sensi dell'art. 74 l. n. 342/2000.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul merito è stato confermato che l'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/1992 richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; gli immobili nella specie risultano locati o concessi in uso a terzi e quindi non beneficiari dell'esenzione. Quanto agli altri motivi, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure fondate su documenti ed atti non trascritti nel ricorso (avviso di accertamento e accordo di programma), ha richiamato il principio della 'doppia conforme' per escludere il sindacato su presunti fatti non valutati e ha ritenuto non decisiva la contestazione relativa alla notifica della rendita catastale, anche per mancanza di indicazione temporale rilevante (anteriorità o posteriorità al 1° gennaio 2000). La Corte ha altresì rilevato la mancanza di prova degli adempimenti invocati nell'accordo di programma. Nessuna condanna alle spese (per mancata costituzione del Comune); viene invece dato atto dell'obbligo per la ricorrente del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
art. 7, comma 1, lett. a)
L'esenzione richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; non spetta per l'utilizzo indiretto (comodato/locazione) a soggetti diversi dall'ente, anche se non lucrativi
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Richiamato come base delle censure di legittimità (violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi); la Corte ha escluso la fondatezza dei motivi sia per difetto probatorio che per inammissibilità/formalità mancanti
codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: le doglianze fondate su atti del giudizio di merito sono inammissibili se quei documenti non sono puntualemente riprodotti o individuati nel ricorso
codice di procedura civile, art. 348-ter, commi 4 e 5
art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.
Applicazione del principio della 'doppia conforme': la censura su omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la decisione di secondo grado è conforme a quella di primo grado o fondata sul medesimo iter logico-argomentativo
legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
art. 74, comma 1, l. n. 342/2000
Rilevanza della data di emissione dell'atto attributivo/modificativo di rendita (anteriore o successiva al 1/1/2000) per gli effetti della notificazione; atti anteriori al 2000 hanno efficacia immediata ai fini del recupero dell'imposta, ma l'applicazione di sanzioni/interessi richiede prova della conoscenza effettiva
d.lgs. n. 472/1997 (riferimento alle sanzioni tributarie)
Le sanzioni tributarie e gli interessi richiedono la prova dell'effettiva conoscenza degli atti attributivi/modificativi di rendita per essere applicati
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Previsione sul contributo unificato in sede di cassazione; la Corte dà atto dell'obbligo del versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- L'esenzione IMU/ICI per enti pubblici ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 504/1992 si applica solo se l'ente possessore utilizza direttamente l'immobile per compiti istituzionali e la destinazione è esclusivamente non produttiva di reddito; la concessione in locazione o uso a terzi esclude l'esenzione anche se il terzo persegue finalità pubbliche o non lucrative.
- In sede di cassazione le censure basate su documenti decisivi (avvisi, accordi, atti catastali) sono inammissibili se tali documenti non sono riprodotti o individuati puntualmente nel ricorso; è quindi essenziale allegare o trascrivere gli atti fondamentali o indicarne con precisione la collocazione negli atti di causa.
- Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado o si fonda sul medesimo percorso logico-argomentativo ('doppia conforme'), il ricorso per cassazione ha limiti serrati sul sindacato di omesso esame di fatti decisivi.
- Per gli atti attributivi o modificativi di rendita catastale la data di emissione rispetto al 1° gennaio 2000 è determinante: atti anteriori producono efficacia immediata ai fini dell'imposta ma l'irrogazione di sanzioni/interessi richiede prova della conoscenza effettiva dell'atto.
- Se si vuole far valere un accordo tra enti (es. accordo di programma) per escludere l'imposizione tributaria è indispensabile produrre l'accordo e le prove degli adempimenti concretamente eseguiti; la mera deduzione senza documentazione è inerte in sede di legittimità.
- In controversie tributarie è fondamentale curare sia gli aspetti sostanziali (prove di utilizzo diretto, titolarità, destinazione d'uso) sia quelli processuali (corrette trascrizioni, indicazioni documentali, rispetto dei termini e degli obblighi di notifica) per evitare declaratorie di inammissibilità o rigetti per difetto probatorio.
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