Cassazione Civile, Sentenza n. 7385/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle deliberazioni condominiali del 12/03/2013 (divieto di parcheggio nel cortile) e del 26/09/2013 (sanzioni per violazione del divieto); domande di risarcimento danni e revoca dell'amministratore. Contestuale opposizione dell'amministratore/condominio con istanza di ingiunzione per spese condominiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sono stati respinti tutti i motivi: (1) la contestazione sulla scrittura a mano della sentenza d'appello è infondata perché il documento è comprensibile; (2) la delibera che vieta il parcheggio è legittima perché limita l'uso paritario del cortile senza alterarne la destinazione e non richiede maggioranze qualificate; (3) l'ingiunzione per spese condominiali è valida quando esiste un piano di ripartizione approvato e la morosità è accertata; i vizi di convocazione vanno impugnati entro 30 giorni e non possono essere opposti per bloccare l'ingiunzione dopo tale termine; (4) la domanda di revoca dell'amministratore è inammissibile in sede contenziosa e non poteva essere traslata d'ufficio in sede non contenziosa; (5) censura generica sulle spese processuali dichiarata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamata dalla ricorrente per contestare la forma della sentenza di merito; la Corte osserva che la nullità non è prevista quando il testo, seppur scritto a mano, è comprensibile.
Evocato in relazione alle modalità di redazione della decisione di merito; utilizzato dalla Corte per affermare che la forma non determina nullità se il contenuto è intellegibile.
Richiamato dalla Corte per chiarire che non esiste comminatoria di nullità della sentenza semplicemente per la calligrafia se il testo è comprensibile.
artt. 1117, 1120, comma 4, 1138, comma 4 c.c.
Norme sul condominio e l'uso delle parti comuni; la Corte le applica per confermare che le deliberazioni che regolano l'uso paritario del cortile rientrano nelle potestà assembleari ordinarie.
Norma sui termini e modalità di impugnazione delle delibere assembleari; la Corte rileva che i vizi di convocazione devono essere impugnati entro 30 giorni e non possono poi ostacolare l'ingiunzione una volta decorso il termine.
Principio di pari godimento delle cose comuni; applicato per sostenere che la limitazione del parcheggio è compatibile con il godimento paritario.
Riferito nella contestazione sull'onere della prova; la Corte non ha ritenuto sussistenti profili tali da ritenere errata l'assunzione del giudice di merito.
Richiamato nella critica sul mancato esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sovrapporre la valutazione dei fatti operata dal giudice del merito.
artt. 1123, 1130, 1135 c.c.; 63 disp. att. c.c.
Norme sulla ripartizione delle spese condominiali e sulle modalità di approvazione; la Corte le utilizza per affermare che un piano di ripartizione approvato rende il credito certo, liquido ed esigibile.
art. 633 c.p.c.; art. 642 c.p.c.
Norme sulle procedure esecutive e requisiti del titolo esecutivo; richiamate in ordine alla validità dell'ingiunzione per spese condominiali quando il credito risulta dall'assemblea approvata.
art. 50 c.p.c.; art. 737 c.p.c.; art. 50-bis c.p.c.
Richiamate nella controversia sulla revoca dell'amministratore: la Corte precisa che la revoca è materia di giurisdizione non contenziosa (procedimento speciale) e non trasferibile automaticamente dal giudizio ordinario.
Norma sulle spese di lite; la censura generica della ricorrente sulle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Norme sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente al versamento di un'ulteriore somma pari al contributo per il ricorso.
Massime di principio
- Una sentenza redatta a mano non è nulla se il testo è comprensibile: la forma non determina nullità se il contenuto è intellegibile.
- Le delibere assembleari che limitano l'uso paritario di una parte comune (es. divieto di parcheggio nel cortile per evitare occupi permanenti) non modificano la destinazione della cosa comune e possono essere adottate con maggioranza ordinaria per ordinare l'uso comune.
- I vizi di convocazione o di comunicazione delle deliberazioni devono essere impugnati con l'azione di annullamento entro 30 giorni ex art. 1137 c.c.; decorso tale termine non possono essere opposti per bloccare un'ingiunzione per spese condominiali.
- La pretesa condominiale è certa, liquida ed esigibile quando si fonda su un piano di ripartizione approvato dall'assemblea e sulla accertata morosità del condomino, legittimando l'ingiunzione promossa dall'amministratore.
- La revoca dell'amministratore è rimessa alla giurisdizione non contenziosa: se proposta in sede contenziosa l'istanza è inammissibile e non si può automaticamente traslare il procedimento; va instaurato il procedimento non contenzioso ad hoc.
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre la rivalutazione dei fatti fatta dal giudice di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inidonei a fondare il ricorso per cassazione.
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