Cassazione Civile, Sentenza n. 7397/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un verbale dell'Ispettorato del lavoro di Ferrara che contestava la mancata conservazione per almeno 12 mesi dei dischi del cronotachigrafo relativi a 5 giornate dell'ottobre 2014, in violazione degli artt. 10, par. 5, lett. ii) del regolamento CEE 561/2006 e art. 174, co. 14 del d.lgs. 285/1992. Il ricorrente sosteneva che l'art. 174, co. 14 punirebbe solo le infrazioni connesse a cronotachigrafo digitale (richiamando l'art. 19 l. 727/1978) e non si applicherebbe al cronotachigrafo analogico montato sul mezzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la normativa nazionale e comunitaria va interpretata in senso teleologico: gli obblighi di conservazione della documentazione attengono alla funzione di controllo e tutela dei lavoratori e della sicurezza stradale, indipendentemente dal tipo di supporto (analogico o digitale). È stato altresì richiamato il principio secondo cui la legge va interpretata in funzione del suo scopo e la disciplina comunitaria mira ad uniformare obblighi e sanzioni. Condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in favore della Prefettura in € 2.000 oltre spese e con riferimento all'eventuale contributo unificato secondo art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 174, co. 14
La Corte ha interpretato la norma in senso estensivo rispetto alla mera lettera: gli obblighi sanzionatori relativi alla documentazione del cronotachigrafo si applicano sia al supporto digitale sia a quello analogico, in funzione della finalità di tutela della sicurezza e dei lavoratori.
Regolamento (CEE) n. 561/2006, art. 10, par. 5, lett. ii)
Richiamato come fonte comunitaria che disciplina gli obblighi legati al cronotachigrafo; la Corte ne sottolinea la finalità armonizzatrice e teleologica, giustificando l'applicazione degli obblighi indipendentemente dal tipo di dispositivo.
Legge 15 dicembre 1978, n. 727, art. 19
Citata dal ricorrente per sostenere una applicazione limitata della sanzione al solo cronotachigrafo digitale; la Corte non ha condiviso tale lettura restrittiva, per motivi teleologici e di coordinamento con la normativa comunitaria.
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema sanzionatorio), art. 1
Richiamata nel motivo di ricorso (profili di violazione di norme procedurali/sanzionatorie); non emerge un'interpretazione specifica diversa da quella generale sul ruolo interpretativo della legge.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, co. 1-quater
La sentenza constata l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di somme aggiuntive per il contributo unificato relativo al ricorso.
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5/8/2010
Richiamata dai giudici di merito come supporto interpretativo per l'equiparazione degli apparecchi analogici e digitali ai fini sanzionatori.
Massime di principio
- Le norme sulla conservazione della documentazione del cronotachigrafo vanno interpretate secondo la finalità di tutela dei lavoratori e della sicurezza stradale, non in base al tipo di supporto (analogico vs digitale).
- Una diversa sanzione o disciplina in funzione del solo tipo di tecnologia adottata (analogica o digitale) sarebbe priva di ragionevolezza e incompatibile con lo scopo della normativa comunitaria di armonizzazione.
- La lettera della legge è il punto di partenza dell'interpretazione, ma non esaurisce la funzione interpretativa: occorre considerare il contesto e la finalità normativa, specie quando interviene normativa comunitaria.
- Le circolari ministeriali possono essere richiamate come elementi interpretativi utili a chiarire l'applicazione pratica delle norme amministrative e sanzionatorie.
- Nelle situazioni analoghe è prudente rispettare gli obblighi di conservazione della documentazione (es. dischi tachigrafo) per il termine previsto, indipendentemente dal tipo di cronotachigrafo, per evitare sanzioni amministrative.
- Nel contenzioso il ricorrente che invoca un'applicazione limitata della norma (ad esempio solo per dispositivi digitali) deve confrontarsi con l'interpretazione teleologica dettata dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza consolidata.
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