Cassazione Penale, Ordinanza n. 03661/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'unico motivo deduceva il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza l'erroneità della determinazione della pena. La Corte ha però rilevato che la censura era del tutto generica e indeterminata: non esponeva quali specifici elementi della motivazione fossero erronei, né indicava i rilievi necessari a consentire il sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione di appello ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
Norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello; nel testo non viene svolta un'interpretazione specifica della fattispecie, essendo il ricorso deciso solo sull'ammissibilità del motivo.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione specifica dei punti della decisione impugnata e delle ragioni di censura; una doglianza generica e indeterminata non consente al giudice di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: non basta contestare in modo astratto la motivazione della sentenza impugnata, ma occorre indicare puntualmente quali passaggi sarebbero erronei e per quali ragioni.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se si limita a una critica generica della pena senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e senza evidenziare concreti vizi logico-giuridici.
- Quando la sentenza impugnata reca una motivazione ritenuta logicamente corretta e il ricorso non individua elementi specifici di critica, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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