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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36935/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato assolto dal Tribunale di Trieste, con sentenza del 6 febbraio 2026 pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, dall’accusa di avere fatto introdurre nel carcere in cui era detenuto uno smartphone bloccato da PIN, con cavetto, poi sequestrato nella sua stanza. Dopo il rinvenimento, aveva dichiarato spontaneamente di possedere e avere nella propria disponibilità l’apparecchio. Il Procuratore generale ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione dell’art. 391-ter c.p. e illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la disponibilità dell’apparecchio dimostrasse la ricezione, condotta che sarebbe alternativa all’utilizzazione, e che non occorresse provare il concorso nell’introduzione; 2) violazione dell’art. 521, comma 2, c.p.p., negando che la riqualificazione prospettata comportasse una difformità tra contestazione e decisione. Nella memoria di replica il ricorrente ha insistito sull’accoglimento, sostenendo che il testo della norma, per l’uso della congiunzione disgiuntiva, non attribuirebbe rilevanza autonoma alla ricezione. La Corte ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità dell’impugnazione del pubblico ministero: benché si trattasse di assoluzione per un reato a citazione diretta, il procedimento abbreviato rende applicabile la disciplina speciale dell’art. 443 c.p.p., che consente l’appello del pubblico ministero contro l’assoluzione. Poiché l’impugnazione era incentrata principalmente sulla motivazione, la Corte ha disposto la conversione del ricorso in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p., senza decidere nel merito i motivi relativi all’art. 391-ter c.p. e all’art. 521, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto appellabile dal pubblico ministero l’assoluzione pronunciata in giudizio abbreviato, in applicazione della disciplina speciale dell’art. 443 c.p.p., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007; ha quindi escluso che l’inappellabilità prevista dall’art. 593, comma 2, c.p.p. per le assoluzioni relative a reati a citazione diretta impedisse l’impugnazione in questo caso. Considerato che il ricorso era principalmente diretto a censurare la motivazione, ne ha disposto la conversione in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p. e ha trasmesso gli atti alla Corte d’appello di Trieste. I motivi sulla configurabilità della ricezione ai sensi dell’art. 391-ter c.p. e sulla violazione dell’art. 521, comma 2, c.p.p. non sono stati decisi nel merito.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    L'art. 391-ter cod. pen., comma 3, cod. pen. contempla due condotte alternative: utilizzazione e ricezione, per cui, una volta accertata la disponibilità dell'apparecchio telefonico, deve ritenersi provata la condotta di ricezione.

    Nel motivo del ricorrente, la disponibilità dell’apparecchio sarebbe sufficiente a dimostrare la ricezione, condotta alternativa all’utilizzazione. La Corte non decide questa questione nel merito, poiché converte il ricorso in appello.

  • art. 443 c.p.p.

    Tale disciplina risulta conformata dalla sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale, che ha ripristinato la facoltà per il pubblico ministero di presentare appello avverso le sentenze di assoluzione pronunciate a seguito di giudizio svoltosi con rito abbreviato.

    La disciplina delle impugnazioni per il giudizio abbreviato ha carattere speciale e consente al pubblico ministero di appellare le sentenze di assoluzione pronunciate all’esito di tale rito.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    Non si tratta di norma genericamente ricettizia, ma destinata ad assumere nel sistema delle impugnazioni un ruolo proprio, che non può dirsi smentito dal tenore solo in apparenza generalizzante del novellato art. 593, comma 2, cod. proc. pen., in realtà applicabile nei casi in cui non risulti dettata una disciplina diversa.

    L’inappellabilità delle assoluzioni prevista dalla disposizione per i reati a citazione diretta non prevale quando il rito abbreviato è regolato dalla disciplina speciale dell’art. 443 c.p.p.

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    In tale prospettiva va rirnarcato come il ricorso risulti primariamente incentrato sulla motivazione, sia pur con ricadute sulla verifica dell'applicabilità del precetto in rapporto al tenore della contestazione. Ne discende che ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., si impone la conversione del ricorso in appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste.

    Quando l’impugnazione proposta come ricorso per cassazione è principalmente incentrata sulla motivazione e ricorrono i presupposti indicati dalla disposizione, il ricorso va convertito in appello e gli atti trasmessi al giudice competente.

  • art. 550 c.p.p.

    Il ricorso è stato presentato avverso sentenza di assoluzione, avente ad oggetto reato per il quale si procede con citazione diretta ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen.

    La disposizione è richiamata per qualificare il reato come procedibile a citazione diretta; tale circostanza non impedisce l’appello del pubblico ministero quando, come nel caso deciso, si applica la disciplina speciale del rito abbreviato.

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    Era da escludersi in base a quanto rilevato la violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

    Il ricorrente sosteneva che non vi fosse violazione della correlazione tra accusa e decisione; la Corte non esamina nel merito tale censura, disponendo la conversione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato, la disciplina speciale delle impugnazioni dell’art. 443 c.p.p. prevale sulla regola generale di inappellabilità delle sentenze di assoluzione prevista dall’art. 593, comma 2, c.p.p. per i reati a citazione diretta, consentendo al pubblico ministero di appellare l’assoluzione.
  • Quando un ricorso per cassazione è principalmente incentrato sulla motivazione, la Corte, ricorrendone i presupposti, deve convertirlo in appello ai sensi dell’art. 569, comma 3, c.p.p. e trasmettere gli atti al giudice d’appello competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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