Cassazione Penale, Sentenza n. 35877/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Trieste, con sentenza del 29 luglio 2021, a sei anni di reclusione e 27.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, per avere concorso nella cessione di oltre mezzo chilogrammo di cocaina, ritirata a Busto Arsizio e trasportata a Trieste il 25 gennaio 2015, dove venne sequestrata. La condanna era stata confermata in appello e il precedente ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 14429 del 12 marzo 2025. La Corte d'appello di Bologna aveva poi dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, riconoscendo la novità del contratto di locazione e delle dichiarazioni testimoniali raccolte con indagini difensive, ma negandone la decisività. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.: sosteneva che le intercettazioni, già diversamente interpretate nel giudizio di merito, riguardassero l'affitto di un'abitazione e che i riferimenti ai «campioni» alludessero a cappellini; a suo avviso, i nuovi documenti e le testimonianze fornivano i riscontri prima mancanti e rendevano illogico considerare univoco il quadro accusatorio. In memoria ha insistito per l'accoglimento, contestando le conclusioni del Procuratore generale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ribadito che la revisione non è un'impugnazione tardiva né consente una diversa valutazione delle prove già esaminate: le prove nuove devono essere anche decisive, cioè idonee, da sole o con quelle già acquisite, a incrinare la certezza della responsabilità almeno facendo emergere un ragionevole dubbio. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valutato congiuntamente le nuove prove e il materiale già acquisito, comprese le intercettazioni, e aveva motivatamente concluso che il contratto e le testimonianze dimostravano soltanto l'effettiva ricerca e locazione di un immobile, senza spiegare gli ulteriori elementi di segretezza, urgenza, denaro e coordinamento operativo. La ricostruzione alternativa delle conversazioni non dimostrava quindi la decisività delle prove nuove. La lettura delle intercettazioni e del linguaggio criptico è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo quanto alla coerenza logica della chiave interpretativa; la motivazione impugnata non presentava manifesta illogicità o contraddittorietà. La responsabilità penale è rimasta ferma.
Norme richiamate
La ricorrente (ri)propone una lettura alternativa delle intercettazioni telefoniche che, anche alla luce delle integrazioni probatorie introdotte dalla difesa, ritenute nuove e ammissibili, non consente ragionevolmente di modificare il giudizio di responsabilità in ordine all’accusa di narcotraffico contestata.
La Corte conferma che gli elementi addotti in revisione non modificano il giudizio di responsabilità per il reato di traffico di stupefacenti.
art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.
Le prove offerte, oltre al carattere della novità, debbono possedere altresì quello della «decisività», ossia debbono essere in grado, da sole o unitamente a quelle già vagliate, di incrinare in modo decisivo la certezza della responsabilità penale, facendo emergere almeno un ragionevole dubbio sulla colpevolezza.
Ai fini della revisione, la prova nuova deve avere capacità demolitoria rispetto alla valutazione complessiva delle prove già esaminate, sufficiente almeno a far sorgere un ragionevole dubbio sulla colpevolezza.
Massime di principio
- La revisione è un mezzo straordinario di impugnazione e non consente di riproporre tardivamente questioni già deducibili né di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate; richiede l'emersione di elementi nuovi ed estranei al materiale definito nel processo.
- Per la revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., sono prove nuove quelle sopravvenute o scoperte dopo la condanna, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite ma non valutate, neppure implicitamente, purché non siano state dichiarate inammissibili o ritenute superflue.
- La novità della prova non basta: la sua decisività va verificata mediante un confronto globale con il materiale probatorio già acquisito, considerando affidabilità, persuasività e congruenza nel contesto processuale; la prova deve poter incrinare la certezza della responsabilità almeno facendo emergere un ragionevole dubbio.
- La richiesta di revisione è inammissibile quando si fonda soltanto su una diversa interpretazione di prove già conosciute oppure su elementi formalmente nuovi ma manifestamente incapaci di produrre un effetto demolitorio del giudicato.
- L'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni, compresa l'individuazione di eventuali significati criptici o convenzionali, è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è sindacabile la coerenza logica della chiave interpretativa, non la mera preferibilità di una lettura alternativa.
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