Cassazione Civile, Ordinanza n. 22719/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il ricorrente aveva opposto un'ingiunzione emessa dal concessionario del Comune per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. In sede di opposizione deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione perché nelle avvertenze era indicato, come unico foro competente, quello del giudice della sede dell'intimante, anziché anche quello del comune creditore o del contribuente-consumatore. Il Tribunale aveva ritenuto che nell'atto introduttivo non fosse stata proposta una specifica eccezione di incompetenza per territorio, ma solo una generica censura di incostituzionalità dell'iniziativa ingiuntiva; inoltre, la questione sarebbe stata comunque tardiva in appello. Con il ricorso per cassazione si denunciava l'errore del giudice di merito per non avere annullato l'ingiunzione, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.lgs. 150/2011 dovesse operare immediatamente nel giudizio pendente e comportare la disapplicazione della norma processuale previgente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi del Tribunale, basata sulla mancata deduzione originaria di una specifica incompetenza territoriale. Ha inoltre osservato che la declaratoria di incostituzionalità aveva aggiunto un foro concorrente, non escludendo quello adito, sicché non si configurava un'incompetenza del giudice adito. Quanto alle avvertenze dell'ingiunzione, la Corte ha ritenuto che l'atto non fosse nullo per avere riportato il regime normativo vigente al momento dell'adozione. Le spese non sono state liquidate per mancata costituzione degli intimati. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
r.d. n. 639/2010
richiamato come base dell'ingiunzione opposta; il testo non ne offre una specifica esegesi
la declaratoria di illegittimità costituzionale ne ha ampliato il novero dei fori competenti, aggiungendo un foro concorrente senza escludere quello già adito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Corte cost. n. 158/2019
utilizzata come precedente sulla modifica costituzionale della disciplina della competenza
Cass. 18/12/2006, n. 27040
citata per il rapporto tra declaratoria d'incostituzionalità sulla competenza e preclusioni processuali
Cass. 11/05/2007, n. 10875
citata per il rapporto tra declaratoria d'incostituzionalità sulla competenza e preclusioni processuali
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e ripropone una censura diversa o solo astrattamente connessa.
- La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma sulla competenza non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto impugnato se essa introduce un foro concorrente e non esclude quello adito.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere specificamente dedotta con l'atto introduttivo o comunque nei modi e nei tempi processualmente consentiti; non è sufficiente una generica doglianza di incostituzionalità dell'iniziativa amministrativa.
- Un atto amministrativo non è nullo per il solo fatto di richiamare, nelle avvertenze, il regime normativo vigente al momento della sua adozione.
- Quando il giudice delle leggi amplia i fori competenti, la parte deve far valere utilmente la nuova disciplina nel processo secondo le regole sulle preclusioni, senza pretendere un effetto demolitorio automatico dell'atto già emesso.
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