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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32557/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che, in sede di esecuzione, ha rigettato la richiesta di modificare il dispositivo della sentenza n. 2/2024 reintegrando la pena detentiva originaria (anziché la detenzione domiciliare). Il PM sosteneva che il delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen. fosse già compreso nell'elenco di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario sin dall'entrata in vigore della l. 172/2012, quindi la causa di esclusione della sostituzione della pena non sarebbe sopravvenuta rispetto al fatto commesso il 13/11/2021.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non possa correggere, nella fase esecutiva, errori non qualificabili come meri errori materiali né riesaminare il merito della decisione di cognizione ormai divenuta irrevocabile. Eventuali vizi sostanziali della motivazione o della statuizione sulla sostituzione della pena dovevano essere rimessi al rimedio dell'impugnazione ordinaria. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non si sono applicate sanzioni pecuniarie al ricorrente in quanto parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    Norma che descrive il reato per cui l'imputato è stato condannato; la questione era se tale reato fosse compreso nell'elenco di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, tale da escludere la sostituzione della pena detentiva.

  • art. 660 cod. pen.

    Richiamato come ulteriore norma penale contestata nella sentenza di condanna; menzionato negli atti ma non decisivo per la problematica sulla sostituzione della pena.

  • art. 4-bis l. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario)

    Contiene l'elenco dei delitti per i quali, in linea generale, non sono ammessi benefici sostitutivi della pena detentiva; la presenza del reato in tale elenco è rilevante per escludere la possibilità di detenzione domiciliare.

  • l. 172 del 2012

    Secondo il ricorrente questa legge aveva già incluso l'art. 609-bis nell'elenco dell'art. 4-bis, quindi la causa di esclusione non sarebbe sopravvenuta rispetto al fatto commesso nel 2021.

  • d.lgs. 150 del 2022

    Richiamato dal Giudice per le Indagini Preliminari come norma che avrebbe stabilito l'esclusione dell'art. 609-bis dall'area dei benefici; il giudice ha ritenuto che tale intervento normativa fosse successivo al fatto, motivo per cui ha respinto la richiesta del PM (sul punto la Corte non è entrata nel merito).

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto) e Sez. 1, n. 50126 del 14/11/2023 (Portaccio)

    Riconoscono limiti al potere del giudice dell'esecuzione: può in casi eccezionali interpretare il giudicato, ma non può riesaminare il merito né trasformare l'incidente esecutivo in un ulteriore mezzo di impugnazione per correggere vizi sostanziali della decisione di cognizione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può correggere solo errori materiali o interpretare il giudicato in forma molto limitata; non può riaprire questioni di merito già decise dal giudice della cognizione.
  • Se si ritiene che la sostituzione della pena disposta in sentenza sia illegittima per violazione di legge sostanziale, il rimedio appropriato è l'impugnazione ordinaria della sentenza (appello/cassazione), non un'istanza in sede esecutiva.
  • Nelle controversie relative all'applicabilità di elenchi normativi (es. art. 4-bis ord. pen.) è fondamentale determinare la data di entrata in vigore della disposizione rilevante e confrontarla con la data del fatto; tuttavia la questione va posta e decisa nell'ambito del giudizio di cognizione o con i rimedi ordinari d'impugnazione.
  • Quando agisce la parte pubblica, la declaratoria d'inammissibilità di un ricorso esecutivo non comporta, di norma, condanna alle spese o sanzioni pecuniarie a carico del PM.
  • Prima di proporre istanze in sede esecutiva per ottenere modifiche del dispositivo di condanna, valutare se l'errore denunciato sia meramente materiale (correggibile in esecuzione) o sostanziale (richiedente impugnazione).

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