Cassazione Penale, Sentenza n. 10652/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere dopo che il GIP aveva precedentemente sostituito tale misura con gli arresti domiciliari. Il difensore deduceva: (1) violazione dell'art. 275, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., sostenendo che il giudizio prognostico sul rischio e sulla proporzionalità della misura non aveva tenuto adeguatamente conto della richiesta di giudizio abbreviato (prospettata riduzione della pena) e della possibilità che la recidiva potesse essere compensata dall'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche (richiamando l'art. 69, c. 4, cod. pen.); (2) violazione dell'art. 275 in relazione all'idoneità della misura, sotto il profilo dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., lamentando l'omessa considerazione della necessità di salvaguardare esigenze indispensabili di vita del ricorrente (evitare lo stato di indigenza) e il fatto che fosse regolarmente assunto presso un'azienda sin dal 13 gennaio 2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse svolto un adeguato e logico apprezzamento sia analitico sia globale degli elementi prognostici: la gravità delle modalità commessive, la personalità violenta e aggressiva dell'indagato, i recenti e specifici precedenti penali e la recidiva contestata (art. 99, c. 4, cod. pen.) giustificavano il ripristino della misura cautelare in carcere. La Corte ha ritenuto irrilevanti, alla luce della valutazione di pericolosità, il domicilio e l'inquadramento lavorativo preesistenti all'episodio, nonché la richiesta di giudizio abbreviato notificata successivamente. Ha inoltre osservato l'incapacità dell'indagato di rispettare misure basate sulla spontanea osservanza (richiamando la sua inadempienza rispetto a un obbligo di dimora in altro procedimento). Non essendovi vizi logici o omissioni nella motivazione del Tribunale, la ricostruzione difensiva è stata considerata mera rielaborazione alternativa di fatti già valutati e quindi non sindacabile in Cassazione. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma centrale sul riesame e sulla modifica delle misure cautelari; la Corte ne riconosce l'applicazione per il giudizio prognostico e la verifica della proporzionalità e dell'idoneità della misura, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata nel valutare gravità, personalità e precedenti dell'indagato
art. 275, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione al diritto alla valutazione della proporzionalità alla luce dell'eventuale riduzione della pena; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente considerato tali profili e che la successiva richiesta di abbreviato non alteri automaticamente il giudizio prognostico
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per sottolineare la necessità di salvaguardare esigenze indispensabili di vita; la Corte ha ritenuto che tali esigenze (domicilio, lavoro) fossero preesistenti e insufficienti a prevalere sulla valutazione di pericolosità e sulla necessità della misura cautelare più afflittiva
Strumento utilizzato dal Pubblico Ministero per proporre il gravame avverso la modifica della misura; la Corte non ha messo in discussione la legittimità dell'appello del P.M. che ha condotto al ripristino della custodia
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Richiamato nella motivazione come criterio di valutazione della recidiva: la recidiva specifica è stata ritenuta rilevante ai fini del grado di pericolosità e del giudizio prognostico
art. 69, quarto comma, cod. pen.
Norma evocata dal ricorrente per sostenere che le attenuanti generiche possano compensare gli effetti della recidiva in sede di bilanciamento; la Corte ha ritenuto che tale prospettazione non fosse idonea a sovvertire le valutazioni prognostiche già effettuate
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone che la cancelleria espleti gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La valutazione della misura cautelare si fonda su un giudizio prognostico complessivo: gravità del fatto, personalità dell'indagato, precedenti e capacità di rispettare misure meno afflittive pesano molto e possono giustificare la custodia in carcere anche se esiste un domicilio e un lavoro
- La successiva richiesta di giudizio abbreviato o la prospettazione di una possibile riduzione della pena non impongono automaticamente la modifica della misura cautelare; occorre che modifiche tali incidano concretamente e ragionevolmente sul giudizio prognostico
- La mera proposta di una diversa interpretazione dei fatti o la sottolineatura di circostanze attenuanti non è sufficiente in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato logicamente e compiutamente la decisione; la Cassazione non rientra nel merito delle valutazioni prognostiche senza vizi di motivazione
- La recidiva specifica e il comportamento processuale pregresso (es. inosservanza di obblighi cautelari) sono elementi forti che incrementano il rischio di aggravanmento della misura cautelare
- Per ottenere la modifica di una misura cautelare in situazioni analoghe è necessario dimostrare fatti nuovi e rilevanti che incidano sul bilanciamento delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) oppure evidenziare carenze logiche o omissive nella motivazione del giudice
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