Cassazione Civile, Ordinanza n. 27828/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario il diniego opposto dall'amministrazione alla domanda di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2000 e 2001. In primo grado il ricorso era stato accolto. L'amministrazione aveva poi proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia lo aveva dichiarato inammissibile ritenendolo tardivo, applicando il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla L. n. 69/2009. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 51 e 38, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 327 c.p.c. e degli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, della L. n. 69/2009, sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato il termine semestrale a un giudizio instaurato prima dell'entrata in vigore della riforma, quando invece continuava a valere il termine annuale previgente, con conseguente tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69/2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per impugnare, si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Poiché il giudizio era stato introdotto con atto notificato il 14 giugno 2004, doveva applicarsi il testo previgente dell'art. 327 c.p.c.; di conseguenza l'appello dell'amministrazione, proposto entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, ma considera fondato il rilievo di erronea applicazione del regime processuale dell'impugnazione.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alle altre disposizioni processuali tributarie; non viene oggetto di una specifica lettura autonoma, ma entra nel quadro della censura sulla tempestività dell'appello.
La Corte afferma che la modifica del termine lungo da un anno a sei mesi opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2009; per i giudizi anteriori continua ad applicarsi il termine annuale previgente.
art. 46, comma 17, L. n. 69/2009
È richiamato quale disposizione della riforma che ha modificato il termine dell'art. 327 c.p.c.
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
La Corte lo interpreta nel senso che la nuova disciplina del termine lungo di impugnazione si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
Massime di principio
- La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi introdotta dalla L. n. 69/2009 non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
- Nel processo tributario, ai fini della tempestività dell'appello, occorre verificare quale versione dell'art. 327 c.p.c. sia applicabile in base alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
- L'erronea applicazione del termine semestrale a un giudizio anteriore alla riforma determina l'ingiustificata declaratoria di inammissibilità dell'appello, che va cassata.
- Quando l'errore denunciato in cassazione riguarda l'applicazione di norme processuali e la Corte può esaminare gli atti direttamente, è possibile accertare la tempestività dell'impugnazione sulla base della data di introduzione del giudizio.
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