Cassazione Penale, Sentenza n. 17334/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per più ragioni: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla responsabilità penale (art.192 c.p.p., art.640 c.p. e art.606 c.p.p.), sostenendo che gli esborsi e i viaggi di Giovanni dimostravano attività concreta di investimento e non dolo truffaldino; 2) insufficienza della motivazione e scarsità di elementi indiziari in relazione alla condanna civile di Marco Maria (art.606 c.p.p. lett. e); 3) violazione dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello (art.603 c.p.p.) quando la condanna si è basata su diversa valutazione della prova dichiarativa della parte civile; 4) censura sull'applicazione della recidiva a Giovanni e sull'aumento della pena conseguente.
La decisione
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata: a) senza rinvio, agli effetti penali nei confronti di Servili Giovanni perché il reato è estinto per prescrizione (ricostruzione del termine prescritto fino al 23/04/2023 considerata conforme agli incrementi per recidiva e interruzioni); b) ha altresì annullato la sentenza agli effetti civili sia nei confronti di Giovanni sia di Marco Maria e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello (che dovrà anche liquidare le spese del presente grado). La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo alla carenza motivazionale e ha rilevato il mancato rispetto dell'obbligo di rinnovazione istruttoria da parte del giudice d'appello in caso di riforma basata su diversa valutazione della prova dichiarativa, ordinando il rinvio in sede civile.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione, come parametro di correttezza della motivazione del giudice; la Corte ha valutato la motivazione di appello carente rispetto alle questioni difensive rilevanti
Norma incriminatrice del reato di truffa; la decisione ha esaminato la qualificazione del fatto come truffa e ha concluso che, comunque, il reato è prescritto per la parte penale di Giovanni
Criteri di valutazione dei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che vi fosse insufficienza motivazionale e vizio di motivazione che giustificava l'annullamento
Disciplina la rinnovazione istruttoria in appello avverso sentenza di assoluzione proposta dal P.M.; la Corte ha esteso l'obbligo di rinnovazione anche all'ipotesi di appello della sola parte civile che determini un ribaltamento basato su diversa valutazione della prova dichiarativa
Disciplina la recidiva infraquinquennale come circostanza ad effetto speciale che aumenta la pena, rilevante ai fini del calcolo del termine prescrizionale
Prevede l'aumento del termine di prescrizione a seguito di specifiche ipotesi; applicato nella ricostruzione del termine prescrizionale che ha portato all'estinzione del reato
Fornisce limiti per il calcolo della prescrizione (soglia di sei anni per alcune applicazioni), richiamato nella ricostruzione dei termini
Giurisprudenza (Sez. 4, Sez. 5, Sez. U.)
Es. Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020 Menna; Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021 Cremonini; Sez. 5, n. 32854 del 15/4/2019 Gatto; Sez. 5, n. 38082 del 4/4/2019 Clemente; Sez. 6, n. 12215 del 12/2/2019 Caprara
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice d'appello che riformi un'assoluzione basandosi su diversa valutazione dell'attendibilità della prova dichiarativa è obbligato a rinnovare l'istruttoria, anche se l'appello è promosso solo dalla parte civile
Massime di principio
- Se l'appello determina un ribaltamento di una assoluzione fondato su diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva, il giudice d'appello deve procedere alla rinnovazione istruttoria (audizione di testimoni) anche se l'appello è proposto solo dalla parte civile; la mancata rinnovazione è vizio che può determinare annullamento.
- Una carenza o selettività della motivazione dell'appello che non affronti i punti centrali della difesa può costituire motivo fondato di cassazione per vizio di motivazione; se però è sopravvenuta la prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio per gli effetti penali.
- Quando la sentenza di merito è annullata solo agli effetti civili, la controversia civile può essere rimessa al giudice civile competente per valore in grado d'appello (seguendo il principio indicato dalla giurisprudenza di legittimità), e non necessariamente al giudice penale in sede civile.
- Il calcolo dei termini di prescrizione tiene conto degli aumenti derivanti da recidiva e dalle cause speciali; tali incrementi possono determinare l'estinzione del reato anche se la condanna è stata pronunciata in precedenza.
- La Cassazione può assorbire motivi (es. contestazione della recidiva) quando la questione principale (es. prescrizione o vizio di motivazione) rende irrilevanti gli altri profili impugnatori.
- In ipotesi di responsabilità civile derivante da fatti penali, l'annullamento per vizi di motivazione in punto penale non esclude la necessità di una nuova decisione in sede civile quando sussistono profili civili ancora non definitivamente valutati.
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