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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34488/2024 del 26/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente religioso)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una congregazione religiosa, della sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del ricorso originario contro il diniego dell'esenzione IMU per gli anni 2012 e 2013, limitando l'accoglimento alle sanzioni. La contribuente sosteneva di avere diritto all'esenzione per immobili destinati ad attività assistenziali e socio-sanitarie, lamentando: (1) la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 128 d.lgs. n. 112/1998, oltre all'omesso esame della relazione del Commissario straordinario del MISE, perché la natura non commerciale dell'attività sarebbe stata trascurata; (2) l'omesso esame della nota del Comune del 10 luglio 2018 che, secondo la ricorrente, aveva rideterminato la pretesa fiscale e riconosciuto, almeno in parte, la destinazione istituzionale di alcune unità immobiliari. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che per l'esenzione non basta la finalità sociale o la copertura insufficiente dei costi, ma occorre provare sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo della non commercialità, con corrispettivi solo simbolici o modalità non economiche; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la nota comunale era stata depositata solo in appello, sicché non operava la preclusione da doppia conforme sul vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., e che la CTR aveva esaminato solo in modo parziale il contenuto della nota, senza considerare il fatto potenzialmente decisivo del riconoscimento, per specifiche unità immobiliari, della destinazione a cura e assistenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito resta quindi caducata nei limiti del motivo accolto, con necessità di nuovo esame del fatto storico dedotto nella nota comunale depositata in appello.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione ICI/IMU richiede cumulativamente un requisito soggettivo e uno oggettivo; quest'ultimo va verificato in concreto e l'attività deve essere svolta con modalità non commerciali, non essendo sufficiente la sola finalità sociale o assistenziale.

  • art. 128, d.lgs. n. 112/1998

    Richiamato dalla ricorrente come norma collegata al regime delle attività assistenziali e socio-sanitarie, senza che la Corte ne faccia una specifica autonoma esegesi nel dispositivo della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorso non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; nel caso concreto, tuttavia, tale preclusione non operava per la nota comunale depositata solo in appello.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    La doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di merito sono fondate sulle medesime ragioni di fatto, salvo che il ricorso dimostri la diversità delle rationes fattuali.

  • art. 87, comma primo, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È richiamato quale riferimento per il requisito soggettivo dell'ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Massime di principio

  • Per le esenzioni fiscali relative a immobili destinati ad attività assistenziali, sanitarie o analoghe, il contribuente deve provare in concreto sia la natura soggettivamente non commerciale dell'ente sia lo svolgimento dell'attività con modalità oggettivamente non commerciali.
  • La mera circostanza che l'attività sia svolta in perdita, o che i corrispettivi non coprano i costi, non è decisiva: ciò che rileva è che le entrate non siano soltanto simboliche e che l'attività non assuma connotati economici.
  • L'esistenza di una finalità sociale o assistenziale non esclude di per sé la natura economica dell'attività, che va valutata secondo le modalità concrete di svolgimento e di remunerazione.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; tuttavia, la preclusione non opera se il fatto storico dedotto discende da un documento depositato solo in secondo grado.
  • Quando il giudice di merito esamina solo parzialmente un documento potenzialmente decisivo, omettendo di considerare il fatto storico in esso rappresentato, il vizio di omesso esame può essere accolto e comportare cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImposta di registro?Contenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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