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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5814/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma delle condanne all'ergastolo per il duplice omicidio del 31/10/2003. Le censure principali riguardavano: (i) la presunta inattendibilità e l'insufficiente valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dei chiamanti in correità; (ii) la mancata ammissione e valutazione di una consulenza/perizia balistica di parte ritenuta decisiva; (iii) la nullità per diversità di fatto contestato rispetto a quanto ritenuto in sentenza (ruolo di mandante vs. organizzatore); (iv) la carenza di prova del dolo rispetto all'omicidio di Umberto De Falco e l'inesistenza dell'aggravante della premeditazione; (v) il diniego delle attenuanti generiche soprattutto per Spierto e Martinelli; (vi) la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 72 c.p. (diverso trattamento sanzionatorio rispetto al delitto di strage).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 c.p. per manifesta infondatezza; ha ritenuto correta e logica la valutazione di merito sull'attendibilità dei collaboratori e dei chiamanti in correità, valorizzando la convergenza sul nucleo essenziale dei fatti nonostante discrasie su particolari secondari; ha escluso la decisività della consulenza balistica di parte e pertanto il mancato ammissibilità non costituisce vizio; ha confermato la responsabilità di Martinelli e Spierto come esecutori materiali e di Giuseppe Caterino quale mandante, nonché la sussistenza dell'aggravante della premeditazione e il rigetto delle attenuanti generiche, in particolare per Spierto per effetto di precedenti penali e della confessione tardiva. In sintesi: rigetto integrale dei ricorsi, conferma delle condanne all'ergastolo e delle statuizioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; applicato a contestare la partecipazione plurima agli omicidi.

  • art. 575 c.p.

    Delitto di omicidio: norma di riferimento per le imputazioni principali, la Corte conferma la condanna ai sensi di questa fattispecie.

  • art. 577, comma 1, n. 3 e 4 c.p.

    Aggravanti previste per l'omicidio plurimo e relative circostanze aggravanti; considerate sussistenti e confermate in sentenza.

  • art. 72 c.p.

    Norma che aumenta la pena quando si compiono più reati uno dei quali prevedeva l'ergastolo; la Corte ha ritenuto legittimo il suo impiego e ha dichiarato manifestamente infondata la censura costituzionale sul presunto trattamento irragionevole rispetto alla strage.

  • art. 422 c.p.

    Delitto di strage citato dai ricorrenti per confronto sanzionatorio; la Corte ha distinto oggettivamente le fattispecie e confermato che la diversità di trattamento è giustificata.

  • art. 27 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per presunta violazione del principio di umanità nella sanzione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato per il principio di uguaglianza; la Corte ha ritenuto giustificata la differenza di trattamento tra concorso di reati e reato unico (strage).

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: invocate varie lettere (b,c,d,e) dai ricorrenti; la Corte ha esaminato e respinto le censure come infondate o inammissibili.

  • artt. 521, comma 2 e 522 c.p.p.

    Richiamati nella censura di nullità della sentenza per fatto diverso; la Corte ha ritenuto assente la diversità tra imputazione e fatto ritenuto.

  • art. 116 c.p.

    Norma sul dolo eventuale richiamata nella valutazione della responsabilità per l'omicidio di De Falco; la Corte ha ritenuto che il rischio di eliminare accompagnatori fosse accettato dai mandanti (dolo eventuale).

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la concessione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti per la gravità del fatto e la capacità criminale.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti della confessione; la Corte ha valutato la confessione dello Spierto come tardiva e non idonea a giustificare le attenuanti generiche.

  • art. 78 c.p.

    Richiamato impropriamente in memoria difensiva per il calcolo della pena in continuazione; la Corte ha precisato che non opera quando sono in gioco pene perpetue/ergastolo, essendo rilevante l'art. 72.

  • art. 495, comma 2 c.p.p.

    Richiamato a proposito della natura delle prove a discarico e della discrezionalità del giudice nel non ammettere perizia non decisiva; la Corte ha ribadito che la mancata perizia non è motivo di cassazione se non decisiva.

  • art. 523, comma 6 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti sull'ammissione di mezzi di prova nuovi in fase di discussione; la Corte ha ritenuto non decisiva la consulenza balistica e legittima il diniego per tardività.

Massime di principio

  • La credibilità di collaboratori di giustizia/chiamanti in correità va valutata nel suo complesso: è decisiva la convergenza sul "nucleo essenziale" dei fatti; discrasie su particolari secondari non inficiano la prova.
  • La mancata acquisizione di una consulenza o perizia di parte è rimessa alla discrezionalità del giudice e non costituisce motivo di cassazione se la prova richiesta non appare decisiva per scardinare l'impianto probatorio.
  • La questione di legittimità costituzionale è irricevibile quando è manifestamente infondata o quando l'eventuale accoglimento non produrrebbe benefici concreti in sede di rinvio; l'onere di incisività è elevato.
  • L'art. 72 c.p., che aumenta la pena in caso di concorso di reati di particolare gravità, è legittimo e non contrasta con gli artt. 3 e 27 Cost., perché disciplina una situazione oggettivamente diversa dalla strage (reato unico vs. pluralità di reati).
  • La premeditazione può coesistere con il dolo eventuale quando il piano originario prevede la morte della vittima e si accetta la possibilità che muoiano anche eventuali accompagnatori; la sussistenza della premeditazione richiede sia la risoluzione stabile sia un intervallo di tempo apprezzabile.
  • Per contestare in modo efficace la valutazione probatoria delle chiamate in correità occorre dimostrare che le divergenze investono il nucleo essenziale delle dichiarazioni e non soltanto elementi secondari o ricostruzioni accessorie.

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