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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18788/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia concerne la determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a più lotti incisi da un procedimento ablatorio, in particolare per alcune aree ricadenti in fasce di rispetto stradale e dell'elettrodotto, nonché per l'asservimento dell'elettrodotto. Dopo precedenti cassazioni, la Corte d'appello aveva rideterminato l'indennità per le sole aree oggetto del rinvio, applicando per le aree nella fascia di asservimento il valore agricolo dei terreni a seminativo e per le altre aree il criterio estimativo del "Highest and Best Use" (HBU), individuando il più probabile utilizzo intermedio del bene e valorizzandolo senza decurtazioni rispetto al valore pieno. I ricorrenti censurano: 1) la violazione dell'art. 19 l. 25 giugno 1865, n. 2359, sostenendo che l'indennità avrebbe dovuto essere commisurata al valore venale pieno del bene secondo parametri di mercato e non al criterio del massimo e miglior utilizzo; 2) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese di lite, ritenuta ingiustificata perché la domanda era stata accolta solo in parte.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta entrambi i motivi. Quanto al primo, ritiene corretto l'uso del criterio HBU da parte della Corte d'appello, perché esso è stato impiegato solo per individuare tra i possibili utilizzi intermedi quello più probabile secondo un operatore economico razionale, e poi per liquidarne il valore massimo, senza sottrarre valore al bene né discostarsi dalla logica del valore venale. Quanto al secondo, giudica legittima la compensazione parziale delle spese, atteso che, nel regime applicabile ratione temporis, il giudice di merito poteva compensare per soccombenza reciproca o altri giusti motivi, e il controllo di legittimità è limitato alla non manifesta illogicità della motivazione; nel caso, la minore entità dell'importo riconosciuto rispetto a quello domandato giustificava la compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 25 giugno 1865, n. 2359

    L'indennità di espropriazione viene discussa con riferimento al valore venale del bene, ma la Corte ritiene non errato il metodo estimativo utilizzato per individuare il più probabile utilizzo intermedio e il relativo valore massimo, purché non si operino decurtazioni ingiustificate rispetto al valore del bene.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo la disciplina della compensazione nei casi consentiti.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis il giudice poteva compensare parzialmente o integralmente le spese in caso di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi; il controllo di legittimità è limitato a verificare l'assenza di ragioni illogiche o contraddittorie.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di indennità di espropriazione, per aree gravate da vincoli che ne escludono l'edificabilità legale non è corretto attribuire il valore come se fossero aree edificabili; è invece necessario fare riferimento agli usi effettivamente e legalmente consentiti al momento dell'ablazione.
  • Il criterio estimativo del "Highest and Best Use" può essere impiegato per selezionare, tra gli utilizzi intermedi astrattamente possibili e leciti, quello più probabile secondo un criterio di razionalità economica, purché la stima finale non comprima il valore del bene al di sotto del suo valore venale effettivo.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è scrutinabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, restando al giudice di merito un ampio potere discrezionale nella compensazione in presenza di soccombenza reciproca o altri giusti motivi, secondo la disciplina temporale applicabile.
  • Quando l'importo riconosciuto è significativamente inferiore a quello richiesto, il giudice può ravvisare una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione parziale delle spese, anche se la domanda non sia stata integralmente respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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