Cassazione Penale, Sentenza n. 31174/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 54-quater della L. n. 689/1981: la Corte di appello ha sostituito la pena detentiva (8 mesi) con una pena pecuniaria senza effettuare il necessario approfondimento istruttorio sulle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare richiesto dalla norma, ancorando la motivazione all'estrema gravità del fatto e alla personalità dell'imputato invece che ai criteri legali per la quantificazione del valore giornaliero della multa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene sostitutive. Ha rilevato che la Corte di appello non ha motivato la scelta del valore giornaliero pari a €75 in base ai criteri previsti dall'art. 54-quater (condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare) e, richiamando anche l'art. 545-bis c.p.p., ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per un nuovo giudizio volto a quantificare la somma dovuta con motivazione aderente ai parametri normativi.
Norme richiamate
art. 54-quater L. n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)
Stabilisce la possibilità di sostituire pene detentive fino a un anno con una pena pecuniaria calcolata in quote giornaliere; impone la determinazione del valore giornaliero in una forchetta compresa tra €5 e €2.500 e richiede che la quantificazione sia calibrata tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
art. 71, comma 1, lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma che ha introdotto l'art. 54-quater nella L. n. 689/1981; contestualizza l'orientamento riformatore volto a favorire l'accesso alla sostituzione pecuniaria anche da parte dei non abbienti.
Prevede la facoltà di concedere il pagamento rateale dell'ammontare delle pene pecuniarie; la modifica normativa ha ampliato il numero di rate fino a sessanta e richiede la valutazione delle condizioni patrimoniali e non solo economiche per la concessione, senza applicazione di interessi.
Richiamato per confronto: nel sistema precedente la pena pecuniaria era ragguagliata con una quota fissa (es. €250 al giorno) che poteva escludere i non abbienti; l'art. 54-quater tende invece a evitare tale effetto tramite una maggiore individualizzazione.
Richiama l'obbligo di adeguata motivazione nelle decisioni sulla pena: la quantificazione della pena pecuniaria deve essere accompagnata da una motivazione che dia conto dell'accertamento dei criteri rilevanti (condizioni economiche, patrimoniali e di vita) ai fini dell'ammontare stabilito.
Massime di principio
- Quando si sostituisce una pena detentiva con una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 54-quater L. n. 689/1981, il giudice deve motivare la determinazione del valore giornaliero facendo riferimento esplicito alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.
- La forbice legislativa (€5 - €2.500 al giorno) consente flessibilità anche verso valori molto bassi per non escludere i non abbienti dall'accesso alla pena sostitutiva; la scelta del valore deve risultare da un concreto accertamento e da adeguata motivazione.
- È opportuno valutare la concessione del pagamento rateale ai sensi dell'art. 133-ter cod. pen., considerando il numero massimo di rate (fino a 60) e la possibilità di evitare interessi, quando le condizioni patrimoniali rendono difficoltoso il pagamento in unica soluzione.
- La mancanza di motivazione puntuale sulla quantificazione della pena pecuniaria può determinare l'annullamento della decisione in sede di cassazione e il rinvio per nuovo giudizio.
- In giudizi analoghi, difensore e PM dovrebbero fornire elementi documentali sulle condizioni economiche e patrimoniali (es. redditi, patrimonio, carichi familiari) per consentire al giudice una corretta individualizzazione della pena pecuniaria.
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