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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25475/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati condannati dal Tribunale per abusiva occupazione di un alloggio di edilizia popolare. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibili per genericità gli appelli proposti avverso la condanna. Nel ricorso per cassazione la difesa di una imputata ha dedotto violazione degli artt. 581, comma 1-bis, e 591 c.p.p. per errata applicazione del requisito di specificità dei motivi, sostenendo che le censure erano puntuali e dirette a confutare la sentenza di primo grado; ha inoltre dedotto violazione degli artt. 157 e 159 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto generica e manifestamente infondata l'eccezione di prescrizione, senza considerare la natura permanente del reato e il tema della cessazione della permanenza. La difesa dell'altro imputato ha dedotto analoghe violazioni degli artt. 581-bis/581, 591 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando che l'appello era specifico, che la Corte d'appello aveva valorizzato in modo erroneo la pretesa assenza dell'imputato in primo grado, e che era stato così precluso il secondo giudizio di merito. Ha inoltre censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione e l'omessa valutazione di una memoria depositata, sostenendo che essa non introduceva nuovi motivi ma illustrava quelli già proposti con documenti decisivi, senza essere correttamente esaminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi. Ha affermato che il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità per difetto di specificità solo quando i motivi non siano correlati alle ragioni della sentenza impugnata o difettino di specificità intrinseca, ma non quando vengano ritenuti semplicemente inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva dichiarato l'inammissibilità degli appelli per genericità, ma aveva anche affrontato in termini di manifesta infondatezza l'eccezione di prescrizione, che invece imponeva una verifica sul decorso della permanenza, trattandosi di reato permanente. Secondo la Cassazione, almeno uno dei motivi non era riconducibile alla sanzione di inammissibilità, sicché la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare il merito delle doglianze e distinguere i profili eventualmente aspecifici da quelli ammissibili. Quanto alla memoria difensiva, la Corte ha richiamato il principio per cui i motivi generici di appello non possono essere sanati o integrati con memorie o motivi aggiunti che introducano questioni ulteriori, salvo che il loro contenuto sia effettivamente collegato alle questioni devolute. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Catanzaro per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    impone un requisito di specificità dei motivi di appello; l'inammissibilità è corretta solo se i motivi sono privi di specificità intrinseca o estrinseca, non se sono soltanto ritenuti non persuasivi o manifestamente infondati

  • art. 591 c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ma non per un controllo sostanziale di infondatezza dei motivi da parte del giudice d'appello

  • art. 157 c.p.

    richiamato ai fini della dedotta prescrizione

  • art. 159 c.p.

    richiamato ai fini della dedotta sospensione/interruzione della prescrizione e della permanenza del reato

  • art. 121 c.p.p.

    le memorie difensive sono ammissibili come atti difensivi, ma il loro contenuto rileva solo se collegato alle questioni già devolute con l'impugnazione

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    i motivi nuovi seguono la disciplina propria e non possono essere usati per colmare la genericità originaria dell'appello

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per il perimetro della sintesi dei motivi di ricorso in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello l'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi può essere dichiarata solo quando le censure non siano realmente correlate alle ragioni della sentenza impugnata o siano formulate in modo intrinsecamente generico; non basta che il giudice le ritenga infondate o non convincenti nel merito.
  • Il controllo sull'ammissibilità dell'appello non può trasformarsi in un giudizio anticipato di manifesta infondatezza dei motivi, perché ciò equivale a negare indebitamente il secondo grado di merito.
  • Quando anche un solo motivo di appello sia specifico e non aspecifico, il giudice di secondo grado deve esaminare il merito delle doglianze ammissibili, distinguendole da eventuali censure effettivamente generiche.
  • In tema di reati permanenti, l'eccezione di prescrizione non può essere liquidata come generica senza verificare se e quando sia cessata la permanenza, poiché tale accertamento è decisivo per il computo del termine prescrizionale.
  • Le memorie difensive non possono essere utilizzate per sanare motivi di impugnazione originariamente generici o per introdurre questioni nuove sganciate dai motivi devoluti; il loro rilievo è limitato ai contenuti effettivamente correlati alle censure già proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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