Cassazione Penale, Ordinanza n. 32826/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio. Il primo motivo denunciava una pretesa nullità o invalidità della sentenza di appello per la mancata indicazione di uno dei difensori, censura ritenuta manifestamente infondata e comunque generica perché riferita a una mera dimenticanza non incidente sulla validità della decisione, senza allegazione di un concreto pregiudizio. Gli ulteriori motivi sono stati considerati privi di specificità, perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già proposte in appello e non confrontati con la motivazione di risposta della Corte territoriale. È stata inoltre prospettata, in via implicita o comunque non accolta, la questione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la Corte ha rilevato che la motivazione di merito aveva evidenziato pervicacia della condotta, gravità del danno e qualità di pluripregiudicato dell'imputato, elementi incompatibili con tale causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato e gli altri motivi generici e non specifici ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, comprensiva del rigetto implicito della richiesta di particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mera dimenticanza nell'indicazione di un difensore non incide, di per sé, sulla validità della sentenza se non è dimostrato un concreto pregiudizio per la parte.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la riproposizione pedissequa delle doglianze già svolte in appello, senza confronto con la risposta del giudice di merito, integra genericità.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
La particolare tenuità del fatto è incompatibile, nel caso esaminato, con una condotta connotata da pervicacia e gravità del danno, oltre che con la qualità di pluripregiudicato dell'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello è generica e inammissibile.
- Un vizio meramente formale della sentenza, come la mancata menzione di un difensore, non comporta invalidità se non è dimostrato un concreto pregiudizio difensivo o processuale.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto può essere respinta implicitamente quando la motivazione di merito valorizza elementi incompatibili con tale causa di non punibilità, quali pervicacia della condotta, gravità del danno e precedenti penali dell'imputato.
- La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione è congrua e non illogica, soprattutto in ordine alla responsabilità e alla commisurazione della pena.
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