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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04372/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte dell'INPS, dell'assegno di natalità previsto dalla l. n. 190/2014 a una cittadina di Paese terzo titolare di carta di soggiorno per motivi familiari, per il solo fatto che non era in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto dalla disciplina nazionale allora vigente. In primo grado la domanda era stata accolta come discriminatoria; in appello, invece, la Corte territoriale aveva escluso la natura discriminatoria del diniego ritenendo che l'assegno non fosse prestazione assistenziale/sicurezza sociale rilevante ai fini del reg. CE n. 883/2004 e dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Nel ricorso per cassazione la beneficiaria ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE in relazione all'art. 3 del reg. CE n. 883/2004, sostenendo che l'assegno spetta anche ai titolari di un permesso che consenta di lavorare, pur se privi del permesso di lungo periodo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Perugia e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione per i necessari accertamenti sulla pretesa sostanziale e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2022 e della precedente pronuncia della Corte di giustizia UE del 2.9.2021 nella causa C-350/20, l'esclusione dall'assegno di natalità dei cittadini di Paesi terzi ammessi al soggiorno e autorizzati a lavorare è illegittima; inoltre, l'assegno di natalità rientra tra le prestazioni familiari di cui all'art. 3, par. 1, lett. j), reg. CE n. 883/2004.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 125, L. n. 190/2014

    La disposizione, nella formulazione anteriore alle modifiche del 2021, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui escludeva dall'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi in Italia a fini lavorativi o comunque autorizzati a lavorare con permesso di soggiorno conforme al diritto UE.

  • art. 9, d.lgs. n. 286/1998

    È la norma richiamata quale requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non posseduto dalla ricorrente.

  • art. 12, direttiva n. 2011/98/UE

    Impone parità di trattamento, ai fini delle prestazioni di sicurezza sociale, ai cittadini di Paesi terzi titolari di titolo di soggiorno che consenta di lavorare; la Corte lo applica per affermare il diritto all'assegno di natalità.

  • art. 3, regolamento CE n. 883/2004

    L'assegno di natalità è ricondotto alle prestazioni familiari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento.

  • art. 3, par. 1, lett. j), regolamento CE n. 883/2004

    La Corte di giustizia UE ha qualificato l'assegno di natalità come prestazione familiare ai sensi di questa previsione.

  • art. 3, comma 1, lett. b), direttiva n. 2011/98/UE

    Richiamato per evidenziare che la titolarità di un permesso che autorizza a lavorare integra il presupposto soggettivo della parità di trattamento.

  • art. 10, d.lgs. n. 30/2007

    La carta di soggiorno per motivi familiari della ricorrente è rilasciata ai sensi di questa norma.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 30/2007

    Stabilisce che la carta di soggiorno per motivi familiari autorizza allo svolgimento di attività lavorativa.

  • art. 3, comma 4, L. n. 238/2021

    È richiamato come norma sopravvenuta rispetto alla formulazione originaria della disciplina, rilevante temporalmente per il regime applicabile.

  • artt. 3, 31, 117, comma 1, Cost.

    Sono i parametri costituzionali evocati nella questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla disciplina dell'assegno.

  • artt. 20, 21, 24, 31 e 34, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Sono i parametri eurounitari richiamati nel giudizio di costituzionalità e nella valutazione della discriminazione.

Massime di principio

  • L'assegno di natalità deve essere qualificato come prestazione familiare rientrante nell'ambito delle prestazioni di sicurezza sociale del reg. CE n. 883/2004.
  • La parità di trattamento prevista dall'art. 12 della direttiva 2011/98/UE si applica anche ai cittadini di Paesi terzi che non siano titolari del permesso UE di lungo periodo, purché siano ammessi al soggiorno in base al diritto dell'Unione o nazionale e siano autorizzati a lavorare.
  • L'esclusione da una prestazione sociale di un cittadino di Paese terzo che possieda un titolo di soggiorno idoneo a consentire l'attività lavorativa è illegittima quando tale esclusione si fondi unicamente sulla mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Quando una disciplina nazionale è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui introduce una discriminazione incompatibile con il diritto dell'Unione, il giudice di legittimità deve cassare la decisione che abbia mantenuto tale esclusione e rinviare al giudice di merito per gli ulteriori accertamenti sul diritto concreto alla prestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrestazioni pensionistiche e ricostituzione
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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