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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29540/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena ex art. 444 c.p.p. per un solo residuo capo di imputazione di riciclaggio, ma mantenendo in concreto la stessa pena finale concordata in origine per due capi. Secondo il ricorrente, dopo che in udienza era stata pronunciata declaratoria di non doversi procedere per uno dei due addebiti, per ne bis in idem sostanziale, le parti avevano riformulato l'accordo espungendo dal calcolo il quantum relativo al capo dichiarato improcedibile. Nonostante ciò, il giudice aveva applicato una pena corrispondente all'originario accordo, così determinando un difetto di correlazione tra la richiesta concordata e la sentenza e una nullità della decisione per erronea determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato, esaminando il fascicolo processuale, che l'accordo originario prevedeva una pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa per entrambi i reati di riciclaggio contestati ai capi 81 e 89, mentre dopo la declaratoria di non doversi procedere sul capo 81 le parti avevano rimodulato l'intesa escludendo la porzione di pena riferita a quel reato. Poiché il giudice aveva invece applicato la pena originaria, la sentenza è stata annullata senza rinvio, con eliminazione della quota sanzionatoria riferita al capo 81 e rideterminazione della pena finale in mesi quattro di reclusione ed euro 5.000 di multa, quale aumento sulla pena base già irrogata con precedente sentenza irrevocabile del Tribunale di Rimini.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    senza la partecipazione delle parti

    consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio con rito cartolare.

  • art. 444 c.p.p.

    regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti; il giudice non può rimodulare autonomamente la pena concordata, dovendo rispettare il contenuto dell'accordo.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato e al difetto di correlazione tra richiesta concordata e sentenza.

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice dei fatti contestati, qualificati come riciclaggio.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, la determinazione finale della sanzione è rimessa all'accordo delle parti: il giudice non dispone di un autonomo potere di rimodulazione della pena oltre i limiti dell'intesa raggiunta.
  • Se uno dei reati oggetto dell'accordo viene meno per declaratoria di non doversi procedere o per altra causa che ne elimini il titolo, viene meno anche l'originario assetto negoziale, imponendosi una riformulazione dell'accordo sulla sola residua imputazione.
  • La sentenza di patteggiamento è censurabile in cassazione quando non vi è correlazione tra la pena richiesta e quella applicata dal giudice, poiché tale difetto integra un vizio rilevante ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il giudice applica una pena corrispondente a un accordo ormai superato dalla sopravvenuta esclusione di uno dei capi, la decisione deve essere annullata senza rinvio con eliminazione della quota di pena non più dovuta e rideterminazione della sanzione residua.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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