Cassazione Penale, Sentenza n. 454/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la proroga di due anni della sottoposizione al regime previsto dall'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario disposta con decreto ministeriale del 31/05/2022. Deduce, con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata prova dell'attuale operatività della cosca «La Montagna», sostenendo che la stessa si sarebbe dissolta nel 2005 e che i procedimenti a suo carico si riferiscono a fatti di quell'epoca; chiede che il Tribunale indichi elementi concreti relativi a epoche successive al 2005; (2) violazione di diritti costituzionali perché non svolge attività trattamentali in carcere e la relazione comportamentale sarebbe insufficiente e non aggiornata, il che renderebbe illegittimo il regime differenziato. Cita altresì l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. come base di censura in cassazione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza abbia fornito motivazione adeguata e non contraddittoria: risulta probabile la perdurante appartenenza del ricorrente alla cosca di origine, il suo ruolo apicale, l'alleanza con il clan Moccia tuttora operativo, la sussistenza di pendenze per gravi delitti e attività violenta anche nel 2005; la struttura familistica della cosca rende credibile il rischio di mantenimento o ripresa di contatti. Richiama il principio secondo cui, ai fini della proroga del 41-bis, non è richiesta la prova certa di collegamenti ma la loro ragionevole probabilità sulla base degli elementi acquisiti. La censura relativa all'assenza di attività trattamentali è dichiarata inammissibile perché estranea all'oggetto del reclamo (che impugnava la proroga ministeriale) e comunque generica; il Tribunale ha ricevuto e ritenuto sufficiente la relazione comportamentale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Consente l'applicazione o la proroga di un regime penitenziario differenziato quando sussista il pericolo che il detenuto possa mantenere o riattivare contatti con l'associazione criminale; per la proroga non è richiesta prova della certezza dei collegamenti, ma è sufficiente la loro ragionevole probabilità desumibile dagli elementi acquisiti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come titolo di censura in cassazione; la Corte ha esaminato le doglianze e ritenuto che le ragioni indicate fossero già valutate e adeguatamente motivate dall'ordinanza impugnata
Principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato di legittimità (Sez. U., n.12 del 31/05/2000)
La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito; il sindacato è limitato alla verifica della coerenza e completezza dell'iter argomentativo del provvedimento impugnato
Giurisprudenza della Cassazione su prova della sussistenza di collegamenti (es. Sez.1, n. 20986 del 23/06/2020; Sez.1, n. 24134 del 10/05/2019; Sez.1, n. 18791 del 06/02/2015)
Conferma che, ai fini di misure come la proroga del 41-bis, non è richiesta la prova certa della sussistenza di collegamenti con associazioni criminali, ma è sufficiente la probabilità desumibile dagli elementi conoscitivi disponibili
Massime di principio
- Per ottenere la proroga o l'applicazione del 41-bis non è necessario provare in termini di certezza l'esistenza di contatti attuali: è sufficiente dimostrare, con elementi concreti, la ragionevole probabilità che il detenuto possa mantenere o riattivare collegamenti con la consorteria criminale
- L'affermazione di una presunta dissoluzione della cosca richiede elementi probatori aggiornati e specifici successivi alla data indicata; mere affermazioni generiche o riferite a episodi passati non sono sufficienti a superare la valutazione motivata dell'autorità
- La lunga detenzione di per sé non prova la dissociazione: è necessario dimostrare atti concreti di dissociazione (comportamentali, collaborativi o di esclusione dalla struttura criminale) per escludere il rischio rilevante ai fini del 41-bis
- La Corte di cassazione verifica la coerenza e sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato senza poter riformare il giudizio di fatto; chi impugna deve dunque contestare la carenza motivazionale o il difetto di diritto, non solo chiedere una diversa valutazione dei fatti
- Questioni relative all'esecuzione concreta del regime carcerario (es. carenza di attività trattamentali) sono in genere estranee al gravame contro la proroga ministeriale e possono risultare inammissibili se non sollevate nell'ambito procedimentale corretto o con elementi specifici e non generici
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