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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33109/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

In primo grado il proprietario di un terreno ha ottenuto l'accertamento della violazione delle distanze legali da parte dei vicini, con condanna alla retrocessione delle opere realizzate oltre i limiti di legge, alla rimozione delle servitù di affaccio e di veduta e al risarcimento del danno; è stata invece respinta la domanda di usucapione proposta dai convenuti. In appello i soccombenti hanno chiesto la riforma integrale della decisione, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio della prevenzione sulla base di scritture private tra i rispettivi danti causa. La corte d'appello ha rigettato il gravame ritenendo, da un lato, che il regolamento edilizio comunale, prevedendo una distanza minima tra costruzioni, implicasse anche un riferimento al confine e quindi escludesse la prevenzione; dall'altro, che gli accordi tra privati non potessero derogare a prescrizioni poste a tutela dell'assetto urbanistico. Con il ricorso per cassazione i proprietari soccombenti hanno dedotto la violazione degli artt. 873 e 875 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse escluso erroneamente l'operatività del principio della prevenzione in presenza di una norma regolamentare che fissava soltanto una distanza tra fabbricati e non una distanza minima dal confine. Il resistente ha replicato insistendo, tra l'altro, sulla pretesa inammissibilità della questione relativa alla prevenzione, perché prospettata solo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, perché la corte d'appello ha male applicato il principio della prevenzione in materia di distanze tra edifici: il principio resta operante quando il regolamento edilizio comunale preveda una distanza tra fabbricati più ampia di quella codicistica ma non imponga anche una distanza minima dal confine. È stato inoltre escluso che l'eccezione di inammissibilità della deduzione della prevenzione potesse essere utilmente valorizzata, poiché la questione, essendo stata decisa anche solo implicitamente dal giudice di merito, avrebbe richiesto un ricorso incidentale della parte vittoriosa in appello e non una mera riproposizione nel controricorso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Nel sistema delle distanze legali, il regolamento edilizio può integrare la disciplina codicistica; il principio della prevenzione non è automaticamente escluso dalla sola previsione di una distanza maggiore tra fabbricati se non è imposto anche un distacco dal confine.

  • art. 875 c.c.

    La facoltà del prevenuto di costruire in appoggio o in aderenza resta operante quando il regolamento locale non imponga una distanza minima dal confine.

  • art. 874 c.c.

    È richiamato quale parte del meccanismo codicistico della prevenzione e dell'appoggio in relazione alle distanze tra costruzioni.

  • art. 877 c.c.

    È richiamato quale norma che consente, nei limiti codicistici, la costruzione in appoggio o in aderenza.

  • art. 346 c.p.c.

    La disciplina dell'appello non si applica al giudizio di cassazione; la parte vittoriosa che voglia riproporre una questione sfavorevolmente risolta, anche implicitamente, deve proporre ricorso incidentale e non limitarsi al controricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato formulato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • In tema di distanze tra costruzioni, il principio della prevenzione è escluso solo se la normativa urbanistica locale impone espressamente una distanza delle costruzioni dal confine; la sola previsione di una distanza minima tra fabbricati non basta a neutralizzarlo.
  • Il regolamento edilizio comunale che stabilisce una distanza maggiore rispetto a quella codicistica integra la disciplina degli artt. 873 ss. c.c., ma non elimina il meccanismo della prevenzione se non contiene una specifica regola sul distacco dal confine.
  • Quando il giudice di merito decide, anche implicitamente, una questione preliminare o pregiudiziale in senso sfavorevole alla parte vittoriosa, la parte che intenda contestarla in cassazione deve proporre ricorso incidentale; la semplice riproposizione nel controricorso non è sufficiente.
  • Gli accordi tra privati non possono derogare a prescrizioni urbanistiche dettate a tutela dell'interesse generale all'assetto del territorio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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