Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16190/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 17/09/2018 che, in parziale riforma del primo grado, ha: applicato a Gregorio Costantino la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p.; dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Curcio solo in parte e rideterminato la pena residua; quantificato pene per Di Munno e Macrì in relazione al tentativo di riciclaggio e ad altri reati; riconosciuto attenuanti a Veneruso e ritenuta la fattispecie tentata per il capo relativo alla Peugeot 206. Le censure proposte sono, in sintesi: per Costantino vizio di motivazione relativo alla mera presa d'atto dell'accordo sulla pena; per Di Munno e Macrì plurime doglianze sulla valutazione probatoria (inesistenza del tentato riciclaggio, errata qualificazione della ricettazione, contestazione della recidiva); per Curcio contestazione della qualifica di promotore dell'associazione per delinquere e travisamento delle intercettazioni; per Veneruso deduzioni su prescrizione, sulla sussistenza e sul computo della recidiva e sulla valutazione dei precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Nel dettaglio: il ricorso di Costantino è inammissibile perché attinente a profili rinunciati con l'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p.; i ricorsi di Di Munno e Macrì sono inammissibili perè miravano a una rivalutazione del fatto e della prova (limiti di ammissibilità in cassazione e difetti di specificità dei motivi); il ricorso di Curcio è inammissibile perché ripropone pedissequamente le censure già decise in sede d'appello e richiede un sindacato di merito; il ricorso di Veneruso è stato ritenuto manifestamente infondato (la Corte ha confermato il computo della prescrizione alla luce della recidiva e degli artt. 157 e 161 c.p.). Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; obbligo per Costantino di rifondere alla parte civile le spese del grado nella misura liquidata in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    L'accettazione del concordato sulla pena in appello limita la cognizione del giudice e preclude, in larga parte, l'ammissibilità di censure in Cassazione riguardanti questioni rinunziate con l'accordo; impone che siano ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fissa limiti di ammissibilità per i motivi di cassazione relativi alla motivazione; non consente un riesame libero della prova e richiede specificità delle censure che denuncino travisamento capace di disarticolare il ragionamento probatorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa, ma la Corte evidenzia che non può essere usato per oltrepassare i limiti di cui all'art. 606 e introdurre una rivalutazione delle prove in Cassazione.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva: la qualificazione della recidiva (reiterata, specifica, infraquinquennale) ha effetti sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei precedenti come espressione di pericolosità.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Regole sul calcolo della prescrizione: art. 157 (termine-base) e art. 161 (proroga in presenza di atti interruttivi) integrano il computo della prescrizione anche alla luce degli aumenti determinati dalla recidiva; la Corte ha confermato il corretto calcolo della scadenza della prescrizione.

  • art. 497-bis cod. pen.

    Norma relativa al reato per cui Veneruso era imputato; la Corte ha esaminato la corretta individuazione della cornice edittale e degli aumenti per recidiva ai fini prescrizionali.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia applicato correttamente tali criteri nella valutazione dei precedenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità; applicato per liquidare Euro 3.000 ciascuno.

Massime di principio

  • Se si aderisce ad un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., si rinuncia a molte contestazioni in Cassazione: sono ammissibili solo i motivi relativi alla libera formazione della volontà, al consenso del P.M. e a incongruenze formali della pronuncia.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del fatto e della prova: i motivi che chiedono una nuova lettura delle prove sono inammissibili se non sono mostrati errori logico-giuridici capaci di disarticolare il costruito motivazionale.
  • Le censure generiche o che riproducono pedissequamente le ragioni già valutate e rigettate in appello sono inammissibili; occorre specificità e confronto diretto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
  • Per contestare la recidiva occorre dimostrare in modo documentato l'estinzione dei precedenti rilevanti; la sola affermazione generica non è sufficiente a modificarne gli effetti sul calcolo della pena e della prescrizione.
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato tenendo conto degli aumenti determinati dalla recidiva e delle norme che prorogano i termini in presenza di atti interruttivi (art. 157 e 161 c.p.): un errore nel riconoscimento della causa aggravante può incidere sul termine estintivo.
  • Le doglianze processuali fondate esclusivamente su presunti vizi valutativi delle intercettazioni o di altri elementi probatori devono dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per essere ammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.