Cassazione Penale, Sentenza n. 16190/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino del 17/09/2018 che, in parziale riforma del primo grado, ha: applicato a Gregorio Costantino la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p.; dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a Curcio solo in parte e rideterminato la pena residua; quantificato pene per Di Munno e Macrì in relazione al tentativo di riciclaggio e ad altri reati; riconosciuto attenuanti a Veneruso e ritenuta la fattispecie tentata per il capo relativo alla Peugeot 206. Le censure proposte sono, in sintesi: per Costantino vizio di motivazione relativo alla mera presa d'atto dell'accordo sulla pena; per Di Munno e Macrì plurime doglianze sulla valutazione probatoria (inesistenza del tentato riciclaggio, errata qualificazione della ricettazione, contestazione della recidiva); per Curcio contestazione della qualifica di promotore dell'associazione per delinquere e travisamento delle intercettazioni; per Veneruso deduzioni su prescrizione, sulla sussistenza e sul computo della recidiva e sulla valutazione dei precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Nel dettaglio: il ricorso di Costantino è inammissibile perché attinente a profili rinunciati con l'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p.; i ricorsi di Di Munno e Macrì sono inammissibili perè miravano a una rivalutazione del fatto e della prova (limiti di ammissibilità in cassazione e difetti di specificità dei motivi); il ricorso di Curcio è inammissibile perché ripropone pedissequamente le censure già decise in sede d'appello e richiede un sindacato di merito; il ricorso di Veneruso è stato ritenuto manifestamente infondato (la Corte ha confermato il computo della prescrizione alla luce della recidiva e degli artt. 157 e 161 c.p.). Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; obbligo per Costantino di rifondere alla parte civile le spese del grado nella misura liquidata in dispositivo.
Norme richiamate
L'accettazione del concordato sulla pena in appello limita la cognizione del giudice e preclude, in larga parte, l'ammissibilità di censure in Cassazione riguardanti questioni rinunziate con l'accordo; impone che siano ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Fissa limiti di ammissibilità per i motivi di cassazione relativi alla motivazione; non consente un riesame libero della prova e richiede specificità delle censure che denuncino travisamento capace di disarticolare il ragionamento probatorio.
Richiamato dalla difesa, ma la Corte evidenzia che non può essere usato per oltrepassare i limiti di cui all'art. 606 e introdurre una rivalutazione delle prove in Cassazione.
Norma sulla recidiva: la qualificazione della recidiva (reiterata, specifica, infraquinquennale) ha effetti sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei precedenti come espressione di pericolosità.
Regole sul calcolo della prescrizione: art. 157 (termine-base) e art. 161 (proroga in presenza di atti interruttivi) integrano il computo della prescrizione anche alla luce degli aumenti determinati dalla recidiva; la Corte ha confermato il corretto calcolo della scadenza della prescrizione.
Norma relativa al reato per cui Veneruso era imputato; la Corte ha esaminato la corretta individuazione della cornice edittale e degli aumenti per recidiva ai fini prescrizionali.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia applicato correttamente tali criteri nella valutazione dei precedenti.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità; applicato per liquidare Euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- Se si aderisce ad un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., si rinuncia a molte contestazioni in Cassazione: sono ammissibili solo i motivi relativi alla libera formazione della volontà, al consenso del P.M. e a incongruenze formali della pronuncia.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del fatto e della prova: i motivi che chiedono una nuova lettura delle prove sono inammissibili se non sono mostrati errori logico-giuridici capaci di disarticolare il costruito motivazionale.
- Le censure generiche o che riproducono pedissequamente le ragioni già valutate e rigettate in appello sono inammissibili; occorre specificità e confronto diretto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
- Per contestare la recidiva occorre dimostrare in modo documentato l'estinzione dei precedenti rilevanti; la sola affermazione generica non è sufficiente a modificarne gli effetti sul calcolo della pena e della prescrizione.
- Il calcolo della prescrizione va effettuato tenendo conto degli aumenti determinati dalla recidiva e delle norme che prorogano i termini in presenza di atti interruttivi (art. 157 e 161 c.p.): un errore nel riconoscimento della causa aggravante può incidere sul termine estintivo.
- Le doglianze processuali fondate esclusivamente su presunti vizi valutativi delle intercettazioni o di altri elementi probatori devono dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione per essere ammissibili.
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