Cassazione Penale, Sentenza n. 21592/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello con quattro gravami principali: 1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria in relazione all'omicidio (capo A) e all'aggravante prevista dall'art. 61 n.2 c.p., con censura sull'utilizzabilità e sul valore delle intercettazioni e degli indizi; 2) contestazione della qualificazione e della prova del falso documentale (art. 497-bis c.p.), con dedotta grossolanità del falso e rilievo che il documento non sarebbe stato usato per espatriare; 3) contestazione della mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 rispetto alla sostanza stupefacente sequestrata (valutazione complessiva di quantità, purezza, modalità); 4) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis e 133 c.p.). In sintesi, il ricorrente sostiene insufficienza e contraddittorietà degli indizi, uso non corretto delle captazioni e diverse interpretazioni alternative (paura di vendetta come causa della fuga), oltre a profili di diritto nella qualificazione dei reati e nel computo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato o, per uno dei motivi, inammissibile. In particolare: il Collegio ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito in punto di gravità, convergenza e sufficienza degli indizi (art. 192, comma 2 c.p.p.), ritenendo ammissibili e correttamente interpretate le intercettazioni e valorizzando elementi quali la presenza dell'auto dell'imputato nella zona, l'anomalo traffico di utenze telefoniche, la disattivazione delle sim, la fuga con documento falso e la successiva cattura con rinvenimento di cocaina e materiale da confezionamento. Sul falso documentale (art. 497-bis) la Corte ha ritenuto corretto il convincimento che vi sia stata falsificazione/possesso e ha richiamato l'orientamento che punisce anche il mero possesso o la materialità del falso valido per l'espatrio. Quanto agli stupefacenti, la Corte ha condiviso la valutazione di merito che, alla luce della qualità, quantità (elevato numero di dosi) e del contesto (inserimento in circuito di traffico), esclude la lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 TU Stup. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato da elementi di gravità del fatto e del comportamento processuale; la rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello (esclusione dell'aggravante della premeditazione e pena ridotta a 26 anni di reclusione) è stata confermata nella sostanza.
Norme richiamate
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Il Collegio ha ritenuto che la condanna possa fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; le intercettazioni e gli altri elementi indiziari, valutati congiuntamente, hanno formato una convergenza tale da soddisfare il canone indiziario.
Articolo richiamato in relazione all'aggravante contestata (circostanza che il ricorrente aveva impugnato); la Corte d'appello aveva escluso la premeditazione rideterminando la pena e la Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione.
La Corte ha confermato che integra il reato la formazione/possesso di documento falso valido per l'espatrio anche indipendentemente dall'effettivo uso per l'uscita dal territorio; la falsificazione materiale o il mero possesso sono punibili.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (TU stupefacenti), comma 5
Per la riconoscibilità della diminuente (lieve entità) è necessaria una valutazione complessiva (quantità, qualità, purezza, modalità, contesto). Nel caso la quantità, la purezza e il ruolo nell'organizzazione hanno escluso la lieve entità.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice può negarle sulla base di motivazione congrua e polivalente, anche richiamando la gravità del fatto e il comportamento complessivo dell'imputato.
Norma del codice penale sul trattamento della pena: la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento circa l'entità della pena e il diniego delle attenuanti sia compatibile con quanto previsto dall'art. 133, purché motivato.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo di indicare le ragioni per cui la tesi difensiva non è stata ritenuta idonea; la Corte ha ritenuto che l'appello e le motivazioni di merito abbiano adeguatamente confutato le deduzioni difensive.
art. 533 cod. proc. pen. e art. 27 Cost.
Richiamati come parametri sul superamento del dubbio ragionevole e sulla presunzione di innocenza: la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito abbia rispettato lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 416-bis cod. pen. (menzionato)
Menzi one nell'ambito delle valutazioni di merito (esclusione del metodo mafioso nel primo grado); la Corte ha tenuto conto delle valutazioni di merito in ordine all'assenza di qualificazione mafiosa.
Massime di principio
- In processo basato su prova indiziaria, il giudice può fondare la condanna sulla concatenazione di indizi gravi, precisi e concordanti: occorre valutare il quadro complessivo e la convergenza degli elementi, non solo singoli indizi isolati.
- Le intercettazioni e le conversazioni ambientali, anche se non dichiarano espressamente la fonte di conoscenza, possono essere valutate come prova se il loro contenuto è decifrabile, non equivoco e inserito in un contesto probatorio coerente; la loro interpretazione è rimessa in via prevalente al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
- La fuga e l'uso di documenti falsi costituiscono elementi indiziari rilevanti e possono essere valutati come indici della responsabilità, specialmente se connessi ad ulteriori riscontri (movimentazioni dell'auto, traffico telefonico anomalo, disattivazione di utenze, presenza nei luoghi rilevanti).
- Il reato di falsificazione o possesso di documento valido per l'espatrio (art. 497-bis) si configura anche in assenza dell'effettivo uso per espatriare: la mera fabbricazione o il possesso del documento è rilevante penalmente.
- Nelle ipotesi di reati in materia di stupefacenti, la valutazione della lieve entità (comma 5 art. 73 TU) è globale: la quantità e la purezza sono indici importanti ma vanno considerate insieme a modalità, mezzi, ruoli e contesto organizzativo; un elevato numero di dosi e alta purezza possono escludere la lieve entità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi su motivazioni sintetiche purché coerenti e fondate su ragioni preponderanti (es. gravità del fatto, comportamento processuale); tale valutazione è in gran parte sindacabile solo per manifesta illogicità.
- In cassazione l'impugnazione della utilizzabilità di singoli elementi probatori richiede, per essere efficace, l'indicazione dell'incidenza che l'eventuale esclusione avrebbe sulla 'prova di resistenza' del giudizio: non basta lamentare inutilizzabilità senza dimostrare che, espunto l'elemento, il convincimento probatorio non resiste.
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