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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21592/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello con quattro gravami principali: 1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria in relazione all'omicidio (capo A) e all'aggravante prevista dall'art. 61 n.2 c.p., con censura sull'utilizzabilità e sul valore delle intercettazioni e degli indizi; 2) contestazione della qualificazione e della prova del falso documentale (art. 497-bis c.p.), con dedotta grossolanità del falso e rilievo che il documento non sarebbe stato usato per espatriare; 3) contestazione della mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 rispetto alla sostanza stupefacente sequestrata (valutazione complessiva di quantità, purezza, modalità); 4) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis e 133 c.p.). In sintesi, il ricorrente sostiene insufficienza e contraddittorietà degli indizi, uso non corretto delle captazioni e diverse interpretazioni alternative (paura di vendetta come causa della fuga), oltre a profili di diritto nella qualificazione dei reati e nel computo della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato o, per uno dei motivi, inammissibile. In particolare: il Collegio ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito in punto di gravità, convergenza e sufficienza degli indizi (art. 192, comma 2 c.p.p.), ritenendo ammissibili e correttamente interpretate le intercettazioni e valorizzando elementi quali la presenza dell'auto dell'imputato nella zona, l'anomalo traffico di utenze telefoniche, la disattivazione delle sim, la fuga con documento falso e la successiva cattura con rinvenimento di cocaina e materiale da confezionamento. Sul falso documentale (art. 497-bis) la Corte ha ritenuto corretto il convincimento che vi sia stata falsificazione/possesso e ha richiamato l'orientamento che punisce anche il mero possesso o la materialità del falso valido per l'espatrio. Quanto agli stupefacenti, la Corte ha condiviso la valutazione di merito che, alla luce della qualità, quantità (elevato numero di dosi) e del contesto (inserimento in circuito di traffico), esclude la lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 TU Stup. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato da elementi di gravità del fatto e del comportamento processuale; la rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello (esclusione dell'aggravante della premeditazione e pena ridotta a 26 anni di reclusione) è stata confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Il Collegio ha ritenuto che la condanna possa fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; le intercettazioni e gli altri elementi indiziari, valutati congiuntamente, hanno formato una convergenza tale da soddisfare il canone indiziario.

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Articolo richiamato in relazione all'aggravante contestata (circostanza che il ricorrente aveva impugnato); la Corte d'appello aveva escluso la premeditazione rideterminando la pena e la Cassazione ha ritenuto corretta tale valutazione.

  • art. 497-bis cod. pen.

    La Corte ha confermato che integra il reato la formazione/possesso di documento falso valido per l'espatrio anche indipendentemente dall'effettivo uso per l'uscita dal territorio; la falsificazione materiale o il mero possesso sono punibili.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (TU stupefacenti), comma 5

    Per la riconoscibilità della diminuente (lieve entità) è necessaria una valutazione complessiva (quantità, qualità, purezza, modalità, contesto). Nel caso la quantità, la purezza e il ruolo nell'organizzazione hanno escluso la lieve entità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice può negarle sulla base di motivazione congrua e polivalente, anche richiamando la gravità del fatto e il comportamento complessivo dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma del codice penale sul trattamento della pena: la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento circa l'entità della pena e il diniego delle attenuanti sia compatibile con quanto previsto dall'art. 133, purché motivato.

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'obbligo di indicare le ragioni per cui la tesi difensiva non è stata ritenuta idonea; la Corte ha ritenuto che l'appello e le motivazioni di merito abbiano adeguatamente confutato le deduzioni difensive.

  • art. 533 cod. proc. pen. e art. 27 Cost.

    Richiamati come parametri sul superamento del dubbio ragionevole e sulla presunzione di innocenza: la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito abbia rispettato lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

  • art. 416-bis cod. pen. (menzionato)

    Menzi one nell'ambito delle valutazioni di merito (esclusione del metodo mafioso nel primo grado); la Corte ha tenuto conto delle valutazioni di merito in ordine all'assenza di qualificazione mafiosa.

Massime di principio

  • In processo basato su prova indiziaria, il giudice può fondare la condanna sulla concatenazione di indizi gravi, precisi e concordanti: occorre valutare il quadro complessivo e la convergenza degli elementi, non solo singoli indizi isolati.
  • Le intercettazioni e le conversazioni ambientali, anche se non dichiarano espressamente la fonte di conoscenza, possono essere valutate come prova se il loro contenuto è decifrabile, non equivoco e inserito in un contesto probatorio coerente; la loro interpretazione è rimessa in via prevalente al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
  • La fuga e l'uso di documenti falsi costituiscono elementi indiziari rilevanti e possono essere valutati come indici della responsabilità, specialmente se connessi ad ulteriori riscontri (movimentazioni dell'auto, traffico telefonico anomalo, disattivazione di utenze, presenza nei luoghi rilevanti).
  • Il reato di falsificazione o possesso di documento valido per l'espatrio (art. 497-bis) si configura anche in assenza dell'effettivo uso per espatriare: la mera fabbricazione o il possesso del documento è rilevante penalmente.
  • Nelle ipotesi di reati in materia di stupefacenti, la valutazione della lieve entità (comma 5 art. 73 TU) è globale: la quantità e la purezza sono indici importanti ma vanno considerate insieme a modalità, mezzi, ruoli e contesto organizzativo; un elevato numero di dosi e alta purezza possono escludere la lieve entità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi su motivazioni sintetiche purché coerenti e fondate su ragioni preponderanti (es. gravità del fatto, comportamento processuale); tale valutazione è in gran parte sindacabile solo per manifesta illogicità.
  • In cassazione l'impugnazione della utilizzabilità di singoli elementi probatori richiede, per essere efficace, l'indicazione dell'incidenza che l'eventuale esclusione avrebbe sulla 'prova di resistenza' del giudizio: non basta lamentare inutilizzabilità senza dimostrare che, espunto l'elemento, il convincimento probatorio non resiste.

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