Cassazione Penale, Sentenza n. 7174/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra il delitto associativo ex art. 416 c.p. (sentenza Corte d'Appello di Ancona del 10/11/2010) e ulteriori reati-fine accertati con due sentenze della Corte d'Appello di Messina (5/4/2013 e 10/11/2016). La domanda sosteneva l'identità del disegno criminoso e la programmazione originaria dei reati, denunciando un errato e incompleto apprezzamento degli elementi da parte del giudice dell'esecuzione (art. 671 c.p.p.), che aveva ritenuto assenti gli indicatori di continuazione, rilevando distanza territoriale, eterogeneità delle condotte e mancanza di prova della programmazione contestuale al momento di adesione all'associazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che la continuazione tra reato associativo e reati satellite è ammissibile solo se emerge che i reati-fine erano programmati al momento in cui il soggetto ha deciso di aderire al sodalizio (unicità del disegno criminoso preordinato). Nel caso concreto non è stata fornita prova della specifica e contestuale programmazione delle rapine successive rispetto all'adesione all'associazione: le condotte sono state ritenute eterogenee, legate a circostanze contingenti e originate in contesti cronologici e territoriali distinti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il delitto associativo è centrale: la continuazione con reati satellite è possibile solo se questi ultimi rientrano in un programma criminoso unitario preordinato al momento dell'adesione al sodalizio
Norma procedurale che disciplina l'istanza in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione; la Corte richiede prova della programmazione originaria per accogliere la domanda
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La continuazione tra reato associativo e reati-fine è ammessa solo se si prova che i reati satellite erano programmati sin dall'origine dell'associazione: occorre dimostrare un disegno criminoso unitario preordinato.
- La prova deve riferirsi al momento in cui l'agente decide di aderire all'associazione; non sono sufficienti l'appartenenza all'associazione e il successivo compimento di reati della stessa 'area' criminale.
- Reati legati a circostanze contingenti, opportunistiche o insorti nel corso della vita associativa difficilmente si considerano in continuazione con l'associazione, anche se finalizzati a rafforzarla.
- La distanza territoriale e cronologica tra le condotte non è di per sé decisiva, ma può essere elemento indiziario importante quando indica autonomia e imprevedibilità delle singole azioni rispetto al programma originario.
- Per sostenere la continuazione è utile fornire elementi concreti di pianificazione antecedente: accordi, ruoli, programmazione operativa, acquisizione di risorse (armi, esplosivi), comunicazioni interne, simultaneità temporale o medesimo modus operandi.
- Se una precedente istanza esecutiva è stata già respinta con motivazione congrua, l'onere probatorio per una successiva richiesta rimane elevato e il giudice dell'esecuzione può richiedere elementi nuovi e decisivi.
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