Cassazione Penale, Sentenza n. 18589/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liberazione anticipata per il periodo 23/06/2020 - 23/06/2025 motivata dall'interesse ad accedere al lavoro esterno (richiamando l'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.). Il Magistrato di Nuoro aveva dichiarato l'istanza inammissibile per carenza di un interesse specifico, rilevando che il detenuto aveva già espiato una pena superiore a cinque anni e quindi avrebbe potuto accedere al lavoro esterno anche senza la liberazione anticipata. In reclamo il ricorrente ha contestato tale valutazione sostenendo che la riduzione della pena aumenterebbe la probabilità di ammissione al lavoro esterno e che, al momento della richiesta, non aveva ancora scontato un terzo della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente ritenuto insufficiente l'interesse al beneficio: alla data di inoltro dell'istanza (7/7/2025) il detenuto era ristretto dal 23/6/2020 e aveva già scontato più di cinque anni, requisito minimo che consente l'accesso al lavoro esterno anche senza liberazione anticipata (ai sensi dell'art. 21, comma 1, Ord. pen.). Di conseguenza la domanda di liberazione anticipata, motivata unicamente dall'accesso al lavoro esterno, era priva di un interesse specifico e il rigetto era fondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 69-bis, comma terzo, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
art. 69-bis, comma terzo, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Il ricorrente ha invocato questa norma come giustificazione per la liberazione anticipata al fine di accedere al lavoro esterno; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'invocazione non bastasse a dimostrare un interesse specifico se, senza la liberazione, il detenuto poteva comunque accedere al lavoro esterno
art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, Ord. pen.
art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, Ord. pen.
La Corte richiama che anche i condannati per i reati indicati all'art. 4-bis possono accedere al lavoro esterno una volta soddisfatti i requisiti temporali (un terzo della pena o comunque almeno cinque anni), quindi l'appartenenza a tali fattispecie non esclude automaticamente l'accesso al beneficio
art. 21, comma 1, Ord. pen.
Stabilisce i requisiti temporali per l'ammissione al lavoro esterno (espiata la quota di un terzo della pena o comunque almeno cinque anni di detenzione). La Corte ha rilevato che il ricorrente aveva già raggiunto il requisito dei cinque anni alla data della domanda, rendendo irrilevante la liberazione anticipata richiesta
Norma procedurale che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla fattispecie per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Corte costituzionale 29 dicembre 2025, n. 201
sentenza Corte costituzionale 29 dicembre 2025, n. 201
Richiamata nel procedimento come evento normativo intervenuto rispetto alla disciplina citata dal ricorrente; comunque la decisione della Corte di cassazione non si fonda esclusivamente su quella pronuncia ma sui requisiti temporali previsti dalla normativa penitenziaria
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione anticipata invocando un interesse collegato all'ammissione a misure alternative (es. lavoro esterno) occorre dimostrare un interesse specifico e attuale: se il beneficio richiesto sarebbe comunque accessibile al detenuto senza la liberazione anticipata, la domanda può essere dichiarata priva di interesse e quindi inammissibile
- L'accesso al lavoro esterno va valutato rispetto ai requisiti oggettivi previsti dalla legge (art. 21, comma 1, Ord. pen.): un terzo della pena scontata o, comunque, almeno cinque anni di detenzione. Il soddisfacimento di tali requisiti alla data della domanda rende superflua la liberazione anticipata finalizzata allo stesso scopo
- La circostanza che il detenuto non abbia ancora scontato un terzo della pena non prevale se è già stato raggiunto il requisito alternativo dei cinque anni: il giudice valuta il quadro complessivo e i reali effetti pratici della liberazione anticipata
- Per i reati indicati dall'art. 4-bis l'accesso a misure esterne non è automaticamente escluso: rileva il rispetto dei requisiti temporali e di altre condizioni di legge
- Dal punto di vista processuale, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.), quindi i ricorrenti devono valutare la fondatezza sostanziale del motivo prima di proporre impugnazioni
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