Cassazione Civile, Ordinanza n. 23627/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di Cassazione deducendo un errore di fatto revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. Sosteneva che la decisione impugnata fosse internamente contraddittoria: da un lato avrebbe affermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, per i liberi professionisti i prelevamenti dal conto corrente non potevano più essere considerati automaticamente come reddito imponibile, con conseguente onere dell'Amministrazione di provare l'effettivo collegamento con redditi non dichiarati; dall'altro lato, avrebbe erroneamente ritenuto comunque applicabile la presunzione bancaria anche ai prelevamenti. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata e non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la falsa percezione del fatto risulti dal confronto tra la decisione impugnata e gli atti o documenti di causa, non già dalla presunta contraddittorietà interna della stessa pronuncia. Nel caso concreto, non vi era la dedotta contraddizione: l'ordinanza precedente faceva riferimento ai soli versamenti sul conto corrente del contribuente per l'anno 2004, affermando che gravava su di lui l'onere di dimostrare che tali movimentazioni non fossero riferibili a operazioni imponibili. Non essendovi alcuna statuizione sui prelevamenti, il presunto errore era insussistente. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore percettivo risulta dal confronto tra decisione e atti o documenti di causa; non basta la contraddittorietà interna della pronuncia.
Corte cost. n. 228/2014
Ha escluso, per i liberi professionisti, l'automatica rilevanza reddituale dei prelevamenti bancari come presunzione legale nei termini precedentemente applicati.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro dell'importo aggiuntivo richiamato dal comma 1 quater.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto storico decisivo, desumibile dal raffronto tra la sentenza o ordinanza e gli atti di causa; non è deducibile quando il vizio consista nella sola illogicità o contraddittorietà interna della motivazione.
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. non può essere utilizzata per censurare errori di diritto o vizi motivazionali della decisione, salvo ipotesi estreme estranee al normale rimedio revocatorio.
- In materia di accertamento bancario, dopo l'intervento della Corte costituzionale, la presunzione legale relativa sui prelevamenti dei liberi professionisti non opera nei termini originari; resta invece possibile valorizzare i versamenti, con onere del contribuente di dimostrare la non imponibilità delle movimentazioni contestate.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.
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