Cassazione Civile, Ordinanza n. 09088/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
Due soggetti, quali fideiussori di una società finanziata, avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per un importo superiore a 1,5 milioni di euro, relativo a più contratti di finanziamento. Il tribunale rigettava l'opposizione. In appello i fideiussori deducevano, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, per violazione della normativa antitrust. La corte territoriale accoglieva solo parzialmente l'appello sulle spese, respingendolo nel resto, ritenendo il motivo sulla nullità assorbito o comunque infondato perché lo schema ABI riguardava fideiussioni omnibus e non fideiussioni specifiche, che erano quelle in esame. In cassazione i ricorrenti censuravano la motivazione della sentenza d'appello per contraddittorietà e apparenza, denunciavano violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e dell'art. 101 TFUE, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla nullità delle fideiussioni conformi all'intesa anticoncorrenziale, e sostenevano altresì l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla natura omnibus o comunque dalla conformazione uniforme delle garanzie, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1957 c.c. per la mancata considerazione della dedotta decadenza della banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, osservando che la sentenza di appello esprimeva comunque in modo comprensibile la ratio decidendi: la nullità derivante dallo schema ABI era stata ritenuta invocabile solo per fideiussioni omnibus e non per quelle specifiche esaminate. Ha poi dichiarato inammissibili le doglianze sostanziali sulla nullità antitrust, perché i ricorrenti non avevano assolto l'onere di indicare dove e come i fatti fondanti la nullità fossero stati introdotti e acquisiti nel giudizio di merito, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 è stato qualificato come atto amministrativo sanzionatorio, non fonte normativa, e quindi non rilevabile come fatto notorio né automaticamente utilizzabile in assenza di rituale produzione. La Corte ha però corretto la motivazione della sentenza d'appello ex art. 384 c.p.c. nella parte in cui aveva definito 'assorbito' il motivo di appello sulla nullità, chiarendo che esso andava considerato comunque esaminato e respinto nei termini sopra indicati. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con statuizione anche sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente o contraddittoria dedotto in ricorso
è richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza
art. 111, sesto comma, Cost.
è richiamato come parametro costituzionale della motivazione delle sentenze
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il vizio denunciato per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990
è evocato come norma antitrust rispetto alla quale si assume la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI
art. 101 TFUE
è richiamato come norma europea antitrust invocata per la nullità delle clausole fideiussorie
Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005
è considerato un provvedimento amministrativo sanzionatorio, non una fonte normativa; la sua utilizzabilità processuale è soggetta a produzione e prova
è richiamato per il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone al ricorrente di indicare specificamente dove e come i fatti posti a base della nullità risultino dagli atti
è richiamato dai ricorrenti quale conseguenza della dedotta nullità parziale delle fideiussioni, ma la Corte non ne esamina il merito per inammissibilità delle censure
è utilizzato per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassazione sul punto
è la norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio
Massime di principio
- La nullità di un contratto per contrasto con norme imperative, anche quando sia rilevabile d'ufficio, può essere scrutinata in cassazione solo se i fatti che la fondano siano stati ritualmente introdotti e acquisiti nel giudizio di merito; il ricorso deve indicare specificamente dove e come tali fatti emergano dagli atti.
- Il principio della rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato non consente di superare le preclusioni istruttorie e assertive del processo: il giudice può valutare ex officio la nullità solo se la base fattuale sia già presente in atti, non potendo essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
- Un vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste solo quando le argomentazioni della sentenza siano tali da impedire di ricostruire la ratio decidendi; non vi è vizio se, pur con motivazione sintetica, risulti chiaro che la decisione si fonda su un preciso percorso logico-giuridico.
- La disciplina antitrust sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI non può essere fatta valere in modo automatico in assenza di allegazione e prova delle clausole e del loro effettivo richiamo nei contratti specifici oggetto di causa.
- Provvedimenti amministrativi dell'autorità di vigilanza o antitrust non hanno natura normativa e non possono essere trattati come fatti notori; la loro rilevanza processuale richiede rituale produzione e collocazione nel materiale probatorio del giudizio.
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