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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10504/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’indennizzo da equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare. Il Giudice monocratico aveva riconosciuto un indennizzo di euro 2.000, oltre a spese vive e compensi difensivi. Il ricorrente aveva proposto opposizione solo per ottenere una diversa liquidazione delle spese, sostenendo che gli esborsi fossero maggiori e che spettasse la maggiorazione del 30% sugli onorari per il deposito telematico di atti navigabili. La Corte d’appello, tuttavia, aveva riesaminato l’intera vicenda e aveva escluso in radice il diritto all’indennizzo, ritenendo che il ritardo apparente fosse assorbito dai tempi delle vendite deserte e da altre detrazioni temporali. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 5, commi 3 e 5-ter, L. 89/2001 e degli artt. 101 e 112 c.p.c., per avere la Corte di merito riesaminato d’ufficio il merito e ridotto l’indennizzo oltre i limiti dell’opposizione, nonostante la mancata costituzione del Ministero; 2) violazione dell’art. 2, comma 2, L. 89/2001 e dell’art. 569 c.p.c., per avere sottratto dal computo i tempi delle vendite infruttuose senza verificare la correttezza e tempestività degli esperimenti di vendita; 3) vizio motivazionale per non avere considerato complessità, oggetto del procedimento e comportamento dei soggetti coinvolti; 4) violazione dell’art. 2, comma 2-bis, L. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU per avere omesso il rilievo delle norme convenzionali e delle modifiche normative del 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti gli altri. Ha affermato che, nel procedimento per equa riparazione, l’opposizione proposta dal solo beneficiario contro il decreto che liquida indennizzo e spese non consente al giudice dell’opposizione di rimettere in discussione, in danno dell’opponente, l’an o il quantum dell’indennizzo già riconosciuto, se il Ministero non ha proposto opposizione né si è costituito. Il decreto monocratico, sul punto non contestato dal soggetto soccombente, deve considerarsi definitivo e intangibile. Perciò il provvedimento della Corte d’appello è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione limitatamente ai profili effettivamente contestati, cioè le spese vive e la maggiorazione sugli onorari. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2

    richiamato come parametro per la durata ragionevole del processo e per la verifica dell’eventuale ritardo indennizzabile

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis

    richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata considerazione della disciplina interna coordinata con la CEDU

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5, commi 3 e 5-ter

    l’opposizione ha effetto devolutivo nei limiti dei capi del decreto oggetto di opposizione; il decreto non è travolto automaticamente dalla sola proposizione dell’opposizione

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per censurare la decisione assunta senza consentire adeguato contraddittorio su questioni non devolute

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione o pronuncia oltre i limiti del devolutum

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    norme sul sindacato di legittimità richiamate a fondamento dei motivi

  • art. 569 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina delle vendite nell’ambito esecutivo/fallimentare ai fini del computo dei tempi

  • art. 6, par. 1, CEDU

    invocato come parametro convenzionale sulla ragionevole durata del processo

  • art. 3, comma 5, L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato nel precedente di legittimità citato dalla Corte per spiegare il rapporto tra decreto monocratico e opposizione

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione, l’opposizione al decreto che liquida l’indennizzo ha natura devolutiva e non determina, di per sé, la caducazione automatica del provvedimento opposto.
  • La cognizione del giudice dell’opposizione resta limitata ai capi del decreto effettivamente impugnati: i profili non contestati dalla parte soccombente nel singolo capo devono considerarsi definitivi e non possono essere riesaminati in peius.
  • Se l’opposizione è proposta da una sola parte e l’altra non contesta il capo sostanziale del decreto né si costituisce, il giudice non può ridurre o eliminare il riconoscimento già consolidato oltre i limiti del devolutum.
  • Nel giudizio di equa riparazione, la verifica del ritardo indennizzabile deve rispettare i confini dell’impugnazione; ogni eventuale riapprezzamento del merito è consentito solo nei limiti delle censure specificamente dedotte.
  • Quando il ricorso per cassazione investe un vizio di ultra-devoluzione del giudice di merito, l’accoglimento del primo motivo che colpisce tale errore può rendere assorbite le ulteriori censure sul computo della durata o sulla motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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